La cancellazione del debito da anticipazioni di liquidità rende non necessaria la conservazione del FAL nel risultato di amministrazione (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 86 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione di parificazione del rendiconto regionale è un controllo di legittimità-regolarità, reso nelle forme della giurisdizione contenziosa, che accerta la conformità dei dati contabili ai parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica. La cancellazione del debito regionale per anticipazioni di liquidità, disposta ex lege con assunzione a carico dello Stato dell’obbligazione restitutoria, fa venir meno la funzione del Fondo anticipazioni di liquidità, preordinato a sterilizzare una passività ormai estinta; ne consegue che la sua mancata iscrizione tra le quote accantonate del risultato di amministrazione non determina, di per sé, la trasformazione delle pregresse anticipazioni in nuova capacità di spesa, né contrasta con gli artt. 81 e 119, settimo comma, Cost.. Il limite forfetario all’applicazione del risultato di amministrazione, introdotto dal legislatore per gli esercizi dal 2026 al 2051, persegue una finalità di salvaguardia macro-finanziaria e la verifica della sua tenuta appartiene al piano applicativo, non a quello della legittimità costituzionale astratta. La violazione dell’obbligo di pubblicazione degli incarichi di collaborazione, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, incide sulla regolarità procedimentale ma non è di per sé ostativa alla parificazione della spesa, ove il compenso corrisponda ad attività effettivamente resa e preceduta da specifico impegno.
Il Fatto
La Regione Abruzzo ha trasmesso alla Sezione di controllo il rendiconto generale per l’esercizio 2025, deliberato con un iter caratterizzato da alcune criticità procedurali, successivamente superate. All’esito dell’istruttoria e del contraddittorio, la Procura regionale ha chiesto alla Sezione di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 638 a 645, della legge n. 199 del 2025, in riferimento agli artt. 81 e 119, settimo comma, Cost. Secondo il requirente, la mancata esposizione del FAL nel risultato di amministrazione, a decorrere dal rendiconto 2025, avrebbe determinato il venir meno del meccanismo di sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità, trasformandole in nuova capacità di spesa. La Procura ha altresì chiesto di non parificare i capitoli di spesa relativi a incarichi di collaborazione esterna non pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato preliminarmente il requisito della rilevanza della questione, ritenendolo sussistente con riferimento al comma 643 della legge n. 199 del 2025, che incide direttamente sulla determinazione del risultato di amministrazione oggetto di parifica. Ha invece escluso la non manifesta infondatezza, rilevando la sostanziale differenza rispetto ai precedenti richiamati dalla Procura. I commi da 638 in poi intervengono sul rapporto finanziario sottostante, disponendo la cancellazione del debito e la sua assunzione a carico dello Stato: non si tratta di accollo in senso civilistico, ma di trasferimento ex lege dell’obbligazione, con effetto liberatorio per la Regione. I nuovi obblighi di versamento hanno titolo autonomo e non costituiscono prosecuzione del debito originario.
Venuta meno la passività, il FAL, la cui funzione era neutralizzare gli effetti sul risultato di amministrazione di risorse assistite da obbligo di restituzione, non ha più ragion d’essere. Una diversa interpretazione attribuirebbe al FAL una natura di istituto contabile costituzionalmente necessario, non riscontrabile nella giurisprudenza costituzionale, che ha riguardo agli effetti sostanziali delle modalità di contabilizzazione e non alla perpetuazione di una tecnica contabile. Il limite forfetario di cui al comma 642 persegue, invece, una distinta finalità di salvaguardia macro-finanziaria, volta a evitare un’espansione indiscriminata della capacità di spesa.
Le possibili criticità, già evidenziate dalle Sezioni riunite in sede di audizione parlamentare, si collocano sul crinale applicativo della concreta determinazione del limite e delle modalità di applicazione del risultato di amministrazione. Tale verifica attiene al controllo sulla gestione, in riferimento ai prossimi esercizi, e non consente di inferire dalla sola soppressione del FAL un vizio di legittimità costituzionale intrinseco della disciplina. La Sezione ha, pertanto, rigettato l’istanza di sospensione e di rimessione alla Corte costituzionale, parificando il rendiconto.
Quanto agli incarichi di collaborazione esterna, la Sezione ha escluso che la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 precluda la parificazione della spesa. La qualifica della pubblicazione come condizione di efficacia dell’atto e di liquidazione del compenso va letta sistematicamente: la violazione incide sul procedimento di conferimento, ma non determina automaticamente l’illegittimità dell’esborso, ove la prestazione sia stata effettivamente resa e preceduta da impegno. La scelta legislativa di ancorare all’omessa pubblicazione specifiche sanzioni e la responsabilità del dirigente induce a ritenere che l’inadempimento non renda di per sé indebita la corresponsione del compenso. La Sezione ha infine dato atto del superamento dei dubbi relativi ad alcuni residui attivi e passivi, oggetto di parificazione con riserva per l’esercizio precedente, e ha formulato osservazioni in materia sanitaria e di fondi strutturali, evidenziando la necessità di rafforzare la governance e il monitoraggio del PNRR.
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Nota della Redazione
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