Assegno personale al personale ANAS transitato nel Ministero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21126 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di passaggio di personale dalla società pubblica all’amministrazione, l’art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011 — convertito dalla legge n. 11/2011 — garantisce al dipendente trasferito la conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, con attribuzione dell’assegno ad personam riassorbibile per la differenza. La distinzione tra voci fisse e variabili non riposa sulla classificazione operata dalla contrattazione collettiva, ma sull’accertamento in concreto della certezza dell’emolumento nell’an e nel quantum. Le voci accessorie correlate al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza, e non al conseguimento di obiettivi, entrano stabilmente nel trattamento retributivo e non possono essere escluse dall’assegno. Il giudice di merito accerta in via di fatto la fissità e continuità degli emolumenti.
Il Fatto
Un dipendente di ANAS s.p.a. è transitato nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in forza dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 11, comma 5, del d.l. n. 216/2011. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata presso la società di provenienza e a percepire l’assegno ad personam comprensivo dei valori dell’indennità di funzione, del premio di produzione e dell’indennità di rischio.
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello del Ministero, condividendo il carattere fisso e continuativo degli emolumenti e rilevando che le mansioni erano rimaste immutate all’esito del trasferimento. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011, dell’art. 4, comma 3, del d.m. n. 341/2012 e del CCNL ANAS, sostenendo che l’art. 77 del CCNL 2002/2005 colloca il premio di produzione, l’indennità di rischio e l’indennità di funzione nella retribuzione variabile, esclusa dalla garanzia di conservazione.
La Corte rigetta la censura richiamando un orientamento consolidato (Cass. nn. 22829, 22626, 22546, 22517, 22405, 22362, 19431 del 2023; Cass. nn. 35690, 32441, 28082, 23057 del 2021). L’art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011 richiama la distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato tra trattamento fondamentale e accessorio. Il primo retribuisce la prestazione base e la professionalità media della qualifica; il secondo si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale od organizzativa, o con attività particolarmente disagiate (art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001).
La distinzione non riposa sui requisiti di fissità e continuità, che possono ricorrere anche per voci del trattamento accessorio correlate al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione. Per escludere l’operatività del principio di irriducibilità della retribuzione non basta che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale: occorre accertare se la voce sia certa nell’an e nel quantum. La partizione del CCNL ANAS tra retribuzione fissa e variabile evoca quella legislativa, ma la sola classificazione non è dirimente.
Le pronunce richiamate hanno confermato il carattere fisso e continuativo del premio di produzione, dell’indennità di rischio e dell’indennità di funzione, in fattispecie sovrapponibili. L’assegno riassorbibile non contrasta con il principio di parità di trattamento: è proprio l’applicazione della disciplina dell’ente di destinazione a renderne necessaria l’attribuzione, mentre la riassorbibilità ristabilisce nel tempo la parità con i dipendenti già in servizio.
Il secondo motivo è inammissibile, perché censura l’accertamento di merito sulla identità delle mansioni, rivalutazione estranea all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e riconducibile semmai all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nei limiti fissati da Cass. S.U. n. 8053/2014. Il terzo motivo è privo di interesse, poiché il diritto alla conservazione si fonda sulla disposizione speciale dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011 e non sull’art. 2112 cod. civ., richiamato dalla Corte territoriale erroneamente ma senza incidenza. Il ricorso è rigettato con condanna del Ministero alle spese.
Nota della Redazione
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