| 

Ottemperanza per Carta Docente e retribuzione professionale: assegnato termine di 90 giorni al Ministero (TAR Lombardia n. 2889 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notifica della sentenza passata in giudicato e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo deve dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione e ordinarne l’adempimento, assegnando un termine per provvedere e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere, invece, esclusa quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle difficoltà di bilancio del debitore pubblico e dell’esiguità del credito, che renderebbero eccessivamente afflittiva la penalità di mora.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico della “Carta Docente” e della retribuzione professionale docenti. A seguito della notifica della sentenza, avvenuta a mezzo PEC, l’amministrazione non provvedeva al pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente proponeva, quindi, ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e notificato ritualmente, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La costituzione in giudizio del Ministero con memoria di stile, priva di deduzioni sostanziali, non ha contestato l’esistenza e l’ammontare del credito, confermando lo stato di inadempimento.

Pertanto, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento delle somme dovute. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione.

Il Tribunale ha, invece, respinto la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’astreinte deve essere esclusa laddove risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’esiguità del debito e le difficoltà di bilancio dell’amministrazione rendessero la penalità di mora eccessivamente afflittiva.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *