Assegno di sede e indennità di sistemazione ai supplenti non residenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8679 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine. Si tratta di integrazioni salariali corrisposte per il solo svolgimento del servizio e per il disagio del trasferimento all’estero, senza che rilevi il mancato superamento del concorso pubblico. Non sussiste, pertanto, alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. L’indennità di sistemazione ex art. 661 d.lgs. n. 297 del 1994 è collegata all’assunzione del servizio in ciascuna sede all’estero e spetta per ogni nuovo incarico, salvo i rinnovi nella stessa sede senza soluzione di continuità e con congruo anticipo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in sede di revocazione, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo a un supplente non residente, docente presso una sede estera, il diritto all’assegno di sede in misura pari ai dipendenti di ruolo. Ha invece respinto la domanda relativa all’indennità di sistemazione, ritenendola dovuta una sola volta, per evitare di attribuire ai supplenti un trattamento migliore rispetto ai docenti di ruolo.

Avverso tale pronuncia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo del ricorso principale il Ministero ha dedotto la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dell’art. 640 d.lgs. n. 297 del 1994, nonché degli artt. 77 e ss. C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 e dell’art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001. Ha sostenuto l’inapplicabilità della disciplina e la legittimità di condizioni di impiego deteriori per i docenti a termine, in quanto solo i dipendenti a tempo indeterminato vengono selezionati mediante concorso pubblico.

La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici spettano nella stessa misura anche ai supplenti non residenti. Tali integrazioni sono attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento del concorso. Non ricorre dunque alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento preferenziale, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro, come interpretata dalla CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 e confermata dalle pronunce di legittimità richiamate.

Quanto al ricorso incidentale, il lavoratore ha dedotto la violazione dell’art. 661 d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per il mancato riconoscimento dell’indennità di sistemazione per ogni contratto a termine stipulato. La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Dal tenore letterale della norma emerge che il beneficio è collegato all’assunzione del servizio in «ciascuna sede all’estero» ed è funzionale a sollevare il dipendente dal disagio della fase di reperimento della sistemazione.

Tale situazione, per il personale assunto a termine, torna a prospettarsi per ogni nuovo incarico, eccettuate le ipotesi in cui il rinnovo o la proroga avvengano per la stessa sede, senza soluzione di continuità e con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, così consentendo all’interessato di proseguire nella conduzione della sistemazione in atto. La Corte ha escluso la paventata discriminazione “alla rovescia”, poiché, in ragione della funzione stessa dell’indennità, anche il personale di ruolo può usufruirne ogni volta in cui sia trasferito in sedi diverse.

Ne è conseguito il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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