Indennità di esclusività del dirigente medico e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8677 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di esclusività prevista dall’art. 42 c.c.n.l. della dirigenza sanitaria, in attuazione dell’art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, costituisce un emolumento riconosciuto al dirigente medico in ragione del divieto di svolgimento di attività libero-professionale esterna e a compenso del concentrarsi dell’impegno professionale sul solo ente di appartenenza. Il suo diniego, fondato sull’accertato inadempimento del vincolo di esclusività, attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie e non integra violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché il giudice di merito non ha fatto ricorso alla regola residuale dell’onere della prova. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. assume rilievo ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. solo quando il giudice, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia deciso applicando il principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto.
Il Fatto
Un medico, inquadrato come collaboratore professionale presso una struttura ospedaliera nell’arco di un quadriennio, chiedeva il riconoscimento dell’indennità di esclusività prevista dall’art. 42 c.c.n.l. della dirigenza sanitaria. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda. La Corte d’appello, in parziale riforma, rigettava la pretesa, ravvisando nel rapporto le modalità tipiche della subordinazione del dirigente medico di primo livello, ma escludendo il rispetto del vincolo di esclusività contrattualmente previsto.
Il giudice distrettuale desumeva l’inadempimento dalla discontinuità nella numerazione delle fatture emesse dal medico, ritenendo provata la prestazione di attività professionale anche a favore di altri soggetti. La questione giungeva così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 42 c.c.n.l. e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che, una volta riconosciuto lo status di lavoratore subordinato, l’indennità non potesse essergli negata e che il giudice avesse invertito l’onere probatorio.
La Corte ritiene il motivo inammissibile. La doglianza, pur formalmente costruita come violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sollecita in realtà un riesame del merito, precluso al giudice di legittimità. Il giudice d’appello, nell’inquadrare il rapporto nello schema della subordinazione prescindendo dal nomen iuris di collaborazione professionale, ha accertato che l’Azienda aveva dedotto, senza replica del medico nei gradi di merito, lo svolgimento di attività esterna, e ha fondato tale conclusione sull’esame delle fatture.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 10992 del 2023) secondo cui l’indennità di esclusività è un emolumento che la contrattazione collettiva riconosce ai dirigenti medici in ragione del fatto di non poter lavorare all’esterno. L’Azienda ha eccepito l’inadempimento all’obbligo di esclusività, ritenuto comprovato dal giudice di secondo grado con motivazione logica ed esauriente, suffragata da elementi documentali il cui esame è prerogativa del giudice del merito. La Corte esclude che fosse necessaria una domanda riconvenzionale per paralizzare la pretesa.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte la dichiara inammissibile: il giudice d’appello non ha deciso sulla base della regola residuale dell’onere della prova, ma ha ritenuto provato l’inadempimento, rendendo irrilevante stabilire a chi spettasse l’onere. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. rileva ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. solo se il giudice, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia applicato il principio actore non probante reus absolvitur e abbia errato nella qualificazione del fatto. Diverso è il caso in cui il giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una circostanza: la doglianza va ricondotta al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nei limiti interpretati dalla giurisprudenza a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014.
Il secondo motivo, attinente al dedotto giudicato interno sul quantum, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente vi ha espressamente rinunciato in memoria, avendo ottenuto la revocazione parziale della sentenza impugnata. Il ricorso è dunque dichiarato nel suo complesso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.