Cessione di quota consortile e limiti del subentro negli obblighi (Cass. civ. Sez. I n. 14964 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione della quota di partecipazione a un consorzio, il subentro del cessionario negli obblighi facenti capo al cedente non può essere desunto dalla sola data di insorgenza dell’obbligazione, ma va verificato alla luce del contenuto effettivo dell’atto di cessione. Il giudice di merito che fondi il rigetto dell’opposizione sull’assunto del subentro indistinto del cessionario omette l’esame di un fatto decisivo, costituito dalla clausola che, per espressa volontà delle parti, limita i diritti, gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del cessionario ai soli futuri ed eventuali ampliamenti e/o nuovi affidamenti. Il ricorso per cassazione che denunci il travisamento di tale clausola è fondato, con conseguente cassazione del decreto con rinvio.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di una società per una somma in collocazione chirografaria, a titolo di residuo credito maturato per effetto di un versamento eseguito in favore della società medesima.

Il tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che l’obbligazione di restituzione fosse sorta in data successiva al 31.12.2014 e che, pertanto, non gravassse sulla società in amministrazione straordinaria ma su altra impresa, che con contratto del 18.2.2016 aveva acquistato l’intera quota di partecipazione al consorzio, assumendo tutti gli obblighi con esonero della cedente. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. Il tribunale ha ritenuto che l’obbligazione di restituzione, essendo sorta quanto meno alla data di emissione della fattura e comunque in data successiva al 31.12.2014, non gravasse sulla società in amministrazione straordinaria ma, ricorrendone i presupposti, solo sull’impresa cessionaria.

Così decidendo, tuttavia, il giudice di merito ha omesso di verificare il fatto decisivo risultante dal contratto di cessione. L’art. 2 della scrittura privata del 18.2.2016 prevede, per espressa volontà delle parti, che i diritti, gli obblighi, gli oneri e le responsabilità in capo alla cessionaria siano limitati esclusivamente ai futuri ed eventuali ampliamenti e/o nuovi affidamenti.

Tale clausola non comprende, dunque, gli obblighi eventualmente assunti in relazione agli affidamenti di lavori anteriori al 18.2.2016, tra cui quello avente ad oggetto la restituzione al consorzio delle somme che lo stesso aveva versato alla società cedente. La linea discriminante, quindi, non è la data di insorgenza delle obbligazioni, ma la loro riferibilità o meno a commesse e rapporti già in essere alla data del 31.12.2014.

Il ricorso è pertanto accolto e il decreto impugnato è cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma, che in differente composizione provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *