Assegno vitalizio consiglieri regionali e parametri mobili di calcolo (Cass. civ. Sez. I n. 4972 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvezza dei trattamenti già in erogazione contenuta nell’art. 3, comma 2, della legge regionale Campania n. 38/2012 garantisce la conservazione dell’assegno vitalizio dei consiglieri regionali soltanto nell’an, non anche nel suo concreto ammontare. Il ricalcolo operato dalla Regione non costituisce una decurtazione, ma l’applicazione dei parametri mobili di determinazione dell’assegno, rappresentati dall’indennità di carica e dal rimborso spese dei consiglieri in carica, così come modificati dalla stessa legge regionale. All’assegno vitalizio va riconosciuta natura indennitaria e non previdenziale, con la conseguente inapplicabilità della regola per cui le riforme peggiorative dei trattamenti previdenziali già erogati operano solo per il futuro. Le riduzioni disposte da leggi regionali e statali in funzione di contenimento della spesa pubblica non integrano violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU né degli artt. 42 e 117 Cost.

Il Fatto

Alcuni ex consiglieri regionali della Campania, titolari di assegno vitalizio ai sensi della legge regionale n. 13/1996, e alcune vedove di ex consiglieri, titolari del trattamento di reversibilità, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania davanti al Trib. Napoli. Hanno contestato le decurtazioni dell’assegno succedutesi nel tempo: la riduzione del 10% in forza dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, quella del 10% per effetto della legge regionale Campania n. 4/2011, l’ulteriore 10% per l’art. 14, lett. c), del d.l. n. 138/2011 e infine il taglio del 30% introdotto dall’art. 3 della legge regionale Campania n. 38/2012.

Il Trib. Napoli ha rigettato le domande; la App. Napoli ha respinto gli appelli. I ricorrenti hanno adito la Cassazione con quattro motivi, deducendo l’illegittimità delle riduzioni e la natura previdenziale dell’assegno. La Regione ha resistito con controricorsi; due soggetti hanno proposto ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo testuale. La locuzione “sono fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione” non contiene alcun richiamo inequivocabile alla conservazione del quantum; al contrario, la previsione che ai consiglieri della IX legislatura continuino ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 13/1996 impone di applicare l’art. 12 di quella legge, che collega strutturalmente la determinazione dell’assegno ai due parametri indennitari. Tali parametri sono mobili, perché tengono conto delle modifiche intervenute anche dopo la cessazione del mandato.

La Corte distingue il parametro fisso da quello mobile: il primo considera le variazioni dell’indennità di carica e del rimborso spese intervenute solo durante il mandato; il secondo le considera anche successivamente. L’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 13/1996 richiama espressamente le indennità pagate ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l’assegno, confermando la natura mobile del parametro. Modificati gli artt. 2 e 7 della legge regionale n. 13/1996, la Regione ha quindi correttamente rideterminato gli importi: non una decurtazione, ma un diverso sistema di calcolo, coerente con la ratio di adeguamento al d.l. n. 174/2012 e di riduzione dei costi della politica.

Quanto alla riduzione del 10% operata in base alla legge n. 266/2005, la Corte condivide la lettura dei giudici di merito: la fonte non è l’art. 1, comma 54, dichiarato incostituzionale dalla Corte cost. n. 157/2007, bensì l’art. 1, comma 52, che riduceva le indennità dei parlamentari, parametro cui era agganciato indirettamente il vitalizio regionale. Su questo punto i ricorrenti incidentali non si sono confrontati con la motivazione, reiterando censure già disattese.

La Corte esclude poi la natura previdenziale dell’assegno. Depongono in tal senso l’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 13/1996, che gli attribuisce espressamente natura indennitaria, e la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sezioni Unite n. 14920/2016 e Cass. n. 3589/2017, oltre a Corte cost. n. 289/1994. Ne deriva il rigetto della tesi sull’applicabilità della legge n. 335/1995 e, in via consequenziale, la conferma della natura non previdenziale anche dell’assegno di reversibilità, non configurandosi un diritto autonomo.

Infine, la Corte esclude la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU: gli interventi regionali erano giustificati dall’esigenza generale di contenimento della spesa pubblica, non manifestamente irragionevole. Il motivo sulle spese di lite è dichiarato inammissibile, rientrando la loro quantificazione nel potere discrezionale del giudice di merito. I ricorsi sono rigettati.

Nota della Redazione

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