Cartella al socio coobbligato e beneficium excussionis nella società cancellata (Cass. civ. Sez. V n. 13883 del 25.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di obbligazione solidale tributaria, la notificazione della cartella di pagamento a uno solo dei coobbligati interrompe i termini di decadenza anche nei confronti degli altri, essendo tenuto l’agente della riscossione a notificarla ad uno soltanto dei condebitori. Il beneficium excussionis del socio non può essere opposto quando la società risulti cancellata dal registro delle imprese, poiché in tal caso l’insufficienza del patrimonio sociale è dimostrata in modo certo. La prova della capienza patrimoniale, quando la società sia ancora esistente, grava sull’amministrazione creditrice per le società di persone diverse dalla semplice e per le società di capitali, mentre incombe sul socio per la società semplice o irregolare.
Il Fatto
Un contribuente, già socio accomandatario di una s.a.s., riceveva una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2005, emessa a titolo di responsabilità solidale per debiti tributari della società. La cartella gli era stata notificata personalmente quale socio accomandatario, e non quale legale rappresentante, dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’amministrazione finanziaria e dell’agente della riscossione e rigettava quello incidentale del socio. Il contribuente proponeva così ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia, sotto tre profili: la notifica al liquidatore invece che al socio, il difetto dell’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 e la mancata indicazione degli altri coobbligati in cartella. La Corte lo dichiara ammissibile ma infondato quanto ai primi due profili e inammissibile quanto al terzo.
Sul primo profilo, la sentenza di appello aveva chiarito che la cartella era diretta al coobbligato e non alla società: irrilevante quindi il venir meno della qualifica di legale rappresentante. La questione della responsabilità del socio ex art. 2495 cod. civ. e art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, sollevata solo con le controdeduzioni in appello, è inammissibile per difetto di tempestività, secondo il principio di autosufficienza richiamato da Cass. S.U. n. 15781 del 28.07.2005 e Cass. n. 5344 del 04.03.2013.
Sul secondo profilo, pur riconoscendo l’omessa pronuncia, la Corte applica il principio per cui, in base agli artt. 111, secondo comma, Cost. e 384 cod. proc. civ., può decidere nel merito la questione di diritto infondata senza rinvio, evitando un inutile ritorno in fase di merito (così Cass. n. 2313 del 01.02.2010 e Cass. n. 9693 del 19.04.2018). La notifica al coobbligato non richiede l’intimazione ad adempiere dell’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973.
Il secondo motivo, sulla decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, è in parte inammissibile, perché contesta un accertamento di fatto, e in parte infondato: l’agente della riscossione è tenuto a notificare la cartella a uno solo dei coobbligati (Cass. n. 31054 del 30.11.2018). Il terzo motivo, sul beneficium excussionis, è infondato: secondo Cass. S.U. n. 28709 del 16.12.2020, la cancellazione della società dimostra in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale, rendendo impossibile la preventiva escussione (Cass. n. 7545 del 17.03.2021). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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