Colpa grave del secondo operatore non provata senza indicazione della condotta omessa (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 4 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale ascritto a sanitari, la condanna presuppone che l’atto di citazione contabile circoscriva la condotta antidoverosa, indicando l’azione doverosa omessa o il comportamento corretto da tenere che, secondo una valutazione probabilistica in termini di più probabile che non, avrebbe scongiurato l’evento lesivo, e argomentando su prevedibilità ed evitabilità del nocumento. La mera enunciazione in termini astratti della non corretta esecuzione dell’intervento, senza specificare le pratiche mediche omesse o le linee guida violate, non è bastevole ai fini della condanna. La colpa grave del medico si configura solo in presenza di una macroscopica trascuratezza dei doveri professionali, di errori non scusabili per grossolanità o di una superficialità inescusabile, non desumibile da affermazioni apodittiche dei consulenti.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio due medici chirurghi per il danno erariale di € 43.268,80 arrecato all’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2. Il pregiudizio derivava dalla transazione raggiunta in mediazione, con cui l’Azienda aveva liquidato € 42.000,00 alla paziente e € 1.268,80 al legale, a seguito degli esiti invalidanti di un intervento correttivo per piede piatto-alluce valgo eseguito presso il presidio ospedaliero di Foligno. La Procura contestava l’insufficiente studio preoperatorio e l’esecuzione imperfetta e incompleta dell’operazione, chiedendo la condanna del primo operatore all’80% del danno e del secondo operatore al 20%.
Il secondo operatore, contumace, non si è costituito. Il primo ha chiesto la definizione con rito abbreviato, accolto con decreto n. 10/2024 che determinava in € 13.000 la somma complessiva a suo carico. La questione centrale atteneva alla sufficienza delle allegazioni della Procura a fondamento della responsabilità amministrativa di entrambi i sanitari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la contumacia del secondo convenuto, regolarmente evocato in giudizio, e ha proseguito nei confronti del primo nelle forme del rito abbreviato. Nel merito, ha ritenuto la domanda infondata poiché la Procura non ha circoscritto le condotte antidoverose causative del danno, limitandosi a sostenere genericamente la non corretta esecuzione dell’intervento.
L’atto di citazione non ha individuato i comportamenti che si sarebbero tradotti nella violazione dei parametri minimi di prudenza e diligenza, né ha chiarito in cosa sia consistita la grave negligenza, l’imperizia o l’imprudenza. Nemmeno dalla documentazione versata in atti è possibile individuare quegli errori grossolani o imprudenze che dimostrino una superficialità inescusabile, quale quella richiesta per integrare il parametro soggettivo della responsabilità amministrativa.
Dalle relazioni dei consulenti medici emerge che la principale responsabilità è da addebitare a un insufficiente studio preoperatorio e alla scelta del tipo di intervento, fatti che, come riconosciuto dallo stesso Ufficio requirente, riguardano il primo operatore. Quanto alla materiale esecuzione dell’intervento, le relazioni si limitano ad affermare in maniera apodittica che esso non è stato correttamente eseguito, mai specificando in cosa sarebbe dovuto consistere il comportamento corretto, quale errore tecnico sia stato commesso o quali prassi o linee guida siano state violate. Da tali affermazioni non emerge chiaramente la colpa grave del secondo operatore.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la colpa si atteggia come grave quando si riscontri una macroscopica trascuratezza dei propri doveri, manifestata attraverso la massima negligenza, imprudenza o imperizia (sez. II app., n. 154/2024) che, per gli esercenti la professione medica, si configura in una violazione degli standard minimi di diligenza, in errori non scusabili per grossolanità o nell’assenza delle cognizioni fondamentali della professione, oppure in ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure del sanitario (sez. III app., n. 256/2018).
La domanda è stata, quindi, rigettata con assorbimento di ogni ulteriore questione. In applicazione dell’art. 31 c.g.c., le spese andrebbero liquidate in favore del convenuto; ma, non essendosi questi costituito, il Collegio ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza civile secondo cui la condanna alle spese non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché non ha sopportato spese per svolgere attività processuale (Cass. civ. n. 7179/2024, ord. n. 7361/2023).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.