Rinuncia agli atti della Procura contabile ed estinzione del processo (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo, disciplinata dall’art. 110 c.g.c., è atto che le parti possono compiere in qualunque stato e grado della causa e che il pubblico ministero contabile può porre in essere anche mediante dichiarazione in udienza, purché motivata. La rinuncia produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte, la quale non è efficace se contiene riserve o condizioni. Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese. Il venir meno della pretesa risarcitoria per sopravvenuta impossibilità di provare il danno ingiusto in sede contabile integra una valida ragione della rinuncia.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha citato un ufficiale medico dell’Esercito chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Ministero della difesa e dello Stato, di euro 24.266,25, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Si contestava il danno arrecato all’Amministrazione di appartenenza per aver posto in essere, tra il 20 settembre e l’11 novembre 2021, condotte di simulazione di infermità aggravata e truffa militare aggravata, al fine di sottrarsi alla missione addestrativa cui era comandato.

Al danno patrimoniale, pari alle retribuzioni lorde erogate nel periodo contestato, si affiancava un danno all’immagine quantificato in misura pari al doppio del primo. La difesa del convenuto ha chiesto la sospensione o il rinvio per acquisire le motivazioni della sentenza penale militare, nonché, nel merito, l’infondatezza della pretesa e la riduzione del danno al netto delle ritenute. La Procura, dopo il deposito della decisione assolutoria di primo grado del giudice penale militare, ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del processo; la difesa l’ha accettata senza riserve. All’udienza pubblica entrambe le parti hanno confermato i rispettivi atti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione degli effetti della rinuncia sul giudizio già introdotto, individuando la disciplina applicabile nell’art. 110 c.g.c. La norma consente alle parti di rinunziare agli atti in qualunque stato e grado della causa; il comma 2 prevede che il pubblico ministero possa rinunziare motivatamente anche con dichiarazione in udienza.

Il percorso è rigorosamente procedurale. Ai sensi del comma 3, la rinuncia produce effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme; il comma 4 dispone che l’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni; il comma 5 regola forme e modalità dell’accettazione. Il comma 6 stabilisce che il giudice, se rinuncia e accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo, e il comma 7 esclude la pronuncia sulle spese.

La Corte verifica la regolarità degli atti nel caso concreto. L’Ufficio requirente, rivalutando la fattispecie alla luce della sentenza del Giudice penale militare depositata dopo l’esercizio dell’azione e delle argomentazioni della difesa, ha ritenuto non comprovabile in giudizio la responsabilità del convenuto sul piano della sussistenza del danno ingiusto. La difesa ha accettato la rinuncia senza riserve né condizioni, confermandola in udienza.

Ricorrono dunque i presupposti dell’art. 110 c.g.c.: rinuncia motivata, accettazione rituale e priva di riserve. La Corte dichiara l’estinzione del processo e, ai sensi del comma 7, non luogo a provvedere sulle spese. La decisione non contiene alcun accertamento di responsabilità, esaurendosi nella verifica della regolarità del sopravvenuto atto di rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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