Sindacato del giudice sul parere CML per dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 113 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il giudice contabile può aderire al parere del Collegio Medico Legale istituito presso la Corte dei conti quando esso sia congruamente motivato, fondato su solide evidenze mediche e immune da vizi logici, restando onere del ricorrente contestare con evidenze medico-scientifiche le relative conclusioni. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non può fondarsi sul servizio in generale, per quanto gravoso, ma richiede la allegazione e la prova di specifici episodi di servizio eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere in maniera determinante, quantomeno sul piano concausale, sull’insorgenza delle infermità. In sede giurisdizionale è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego amministrativo di dipendenza da causa di servizio, domandi il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, anche ove non abbia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di plurime infermità, tra cui esiti di trauma pluricontusivo da sinistro stradale in itinere, coxartrosi destra, spondilosi cervicale con discopatia e bulging discale, ernia iatale, esofagite e gastrite. Il Ministero dell’Interno, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva riconosciuto dipendente dal servizio la sola infermità da trauma pluricontusivo, respingendo le altre e reiettando le domande di equo indennizzo.
Dopo un primo giudizio definito con declaratoria di inammissibilità, annullata dalla Sezione giurisdizionale centrale d’appello con rimessione degli atti, il ricorrente ha riassunto il giudizio davanti alla Sezione pugliese, chiedendo l’annullamento del decreto ministeriale e l’ascrizione delle patologie alla 8^ categoria della tabella A.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, che assumeva la mancata presentazione di domanda amministrativa di pensione privilegiata. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES, la Corte ha osservato che l’ammissibilità del ricorso pensionistico presuppone il diniego amministrativo di dipendenza da causa di servizio e la finalizzazione della domanda al futuro trattamento pensionistico di privilegio, prospettato nel mezzo introduttivo come bene della vita ambito; entrambe le circostanze ricorrono nel caso in esame.
Nel merito, il Giudice ha disposto consulenza tecnica al Collegio Medico Legale. Il CML ha rilevato un errore materiale nella valutazione della Commissione medica ospedaliera, che aveva riferito il trauma al ginocchio e al piede destro anziché sinistro, e ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l’infermità da esiti del trauma, con residua rima di frattura al tetto acetabolare sinistro evoluta in iniziale artrosi degenerativa.
Il Collegio ha invece ricondotto la coxartrosi destra, maggiore della controlaterale, a fattori endogeno-costituzionali piuttosto che a correlazione con il trauma, escludendo la dipendenza dal servizio. Ha invece ritenuto sussistente il nesso, in termini concausali efficienti e determinanti, tra il quadro artrosico del rachide e l’attività operativa svolta, con diagnosi di spondilosi cervicale, discopatia e bulging discale meritevole di ottava categoria di tabella A.
Quanto alle patologie gastro-esofagee, il CML le ha imputate a condizioni costituzionali preesistenti e ad affezione neuro-distonico endogena, con positività all’Helicobacter pylori e abitudini alimentari scorrette, in accordo con il parere del Comitato di verifica. Il Giudice ha condiviso tale percorso, osservando come la contestazione del ricorrente si fondi su affermazioni assertive prive di evidenze medico-scientifiche e che, ai fini della dipendenza da causa di servizio, occorre allegare e documentare specifici episodi di servizio eccezionali, non rilevando circostanze generiche come disagi, fatiche e stress ordinari.
Il ricorso è stato pertanto accolto solo parzialmente, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio per gli esiti del trauma, per le patologie del rachide e per la sinusopatia fronto-mascellare, con ascrizione delle prime e della terza a Tabella B e merito di quattro annualità di Tabella A, e della seconda a ottava categoria di Tabella A a vita. L’accoglimento parziale ha giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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