Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con spese compensate (TAR Emilia-Romagna n. 165 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, intervenuta prima della decisione e accettata dalle controparti costituite, produce l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, preso atto della dichiarazione di rinuncia e dell’adesione delle parti, non può che dichiarare l’estinzione del processo. Quanto alle spese di lite, la compensazione consegue all’accordo delle parti e alla rinuncia intervenuta “a spese compensate”, non richiedendo alcuna ulteriore valutazione di soccombenza. La rinuncia, per produrre effetti estintivi, deve rivestire la forma richiesta dalla legge e incontrare l’accettazione dei controinteressati costituiti.
Il Fatto
La ricorrente agiva innanzi al TAR Emilia-Romagna per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione e dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata nel maggio 2023, volta alla dichiarazione di inagibilità di un immobile. In corso di giudizio, l’amministrazione adottava un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza, unitamente a un parere tecnico contrario dell’ufficio competente in materia sismica e antincendio.
La ricorrente impugnava quindi il provvedimento con motivi aggiunti, e la Sezione disponeva la conversione del rito speciale del silenzio in rito ordinario. Il controinteressato e la società sua successore a titolo particolare resistevano in giudizio. Nelle more, la ricorrente rinunciava al ricorso “a spese compensate”, con adesione delle controparti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione di natura essenzialmente processuale: la sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con l’adesione delle parti costituite, e i relativi effetti sul processo.
Il Tribunale richiama espressamente gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm. La norma richiamata prevede che il giudizio si estingue quando le parti vi consentono o quando la rinuncia è accettata dai controinteressati costituiti.
Nel caso di specie, la rinuncia è stata depositata in giudizio ed ha incontrato l’adesione dei difensori del Comune resistente e del controinteressato, oltre che della controinteressata subentrata. Tale adesione soddisfa il requisito richiesto dalla legge per la produzione dell’effetto estintivo.
Il Collegio, pertanto, prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio ai sensi della norma richiamata, disponendo la compensazione delle spese di lite, in coerenza con la formulazione della rinuncia stessa.
La decisione, sul piano strettamente sostanziale, non introduce alcun nuovo principio di merito, limitandosi a dare applicazione al consolidato meccanismo processuale della rinuncia accettata, con la conseguente definizione del rapporto in chiave meramente estintiva.
Nota della Redazione
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