Revocazione per errore di fatto e prova del deposito della notifica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 207 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione, il cui oggetto è l’ingiustizia della sentenza non più appellabile, i motivi sono tassativi e a critica vincolata, a pena di inammissibilità del gravame. Il motivo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa presuppone un nesso causale tra l’errore e la decisione e la rilevabilità ex actis dell’errore stesso. Esso non può essere accolto quando il ricorrente prospetti un fatto asseritamente trascurato dal giudice, ma non provi che quel fatto sia risultante dagli atti del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza impugnata. Non è infatti sufficiente allegare l’esistenza di una notifica in un altro giudizio se non si documenta che essa sia stata regolarmente completata e versata in quello stesso giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto appello avverso una sentenza di primo grado. Il giudice d’appello aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per tardività: la sentenza appellata era stata depositata nel dicembre 2019 e, secondo tale decisione, la notifica all’INPS appellato era intervenuta solo nel febbraio 2022, quando il termine era ormai spirato.

Il ricorrente ha chiesto la revocazione di quella pronuncia per due motivi: la mancata considerazione di una notifica all’INPS effettuata nel gennaio 2021, da cui sarebbe derivata la tempestività dell’appello, e l’errata applicazione della disciplina sulla sospensione dei termini di cui all’art. 85, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020. L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto per inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura della revocazione, tradizionalmente configurata come rimedio contro l’ingiustizia della sentenza non appellabile o non più appellabile. La sua eccezionalità riflette la forza dirompente del mezzo, capace di erodere il giudicato e, con esso, la certezza del diritto e delle relazioni giuridiche soggettive. Da qui la configurazione di un rimedio a critica limitata, con motivi contenuti dal legislatore in un elenco tassativo.

L’ingiustizia può derivare da un vizio intrinseco della sentenza oppure dal fatto che essa sia l’esito di un processo non giusto. Sotto il primo profilo rileva il motivo per errore di fatto. La Corte individua i due elementi della fattispecie: il nesso causale tra l’errore e la decisione, e la rilevabilità ex actis dell’errore, che rende il motivo palese e di revocazione ordinaria. Entrambi trovano conferma nel dato normativo, che delinea l’errore come supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o come supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito punto controverso.

La norma richiama per due volte la verità del fatto, ma si tratta della verità processuale: «solo una formula ellittica che indica la verità dell’enunciato che ha per oggetto un fatto». Il dato normativo mette quindi in gioco un confronto tra due rappresentazioni divergenti dello stesso oggetto: quella emersa nel vivo del processo e quella risultante dall’atto-sentenza.

Nel caso concreto, il ricorrente prospettava un errore di fatto consistente nella mancata considerazione di una notifica all’INPS del gennaio 2021, da cui sarebbe derivata la tempestività dell’appello. La censura non è accolta: il ricorso non ha fornito la prova dell’avvenuto deposito nel giudizio d’appello di quella notifica, né ha allegato la documentazione comprovante il regolare completamento della stessa.

Quanto al secondo motivo, relativo alla sospensione dei termini ex art. 85, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020, il collegio ribadisce il carattere eccezionale del rimedio, a critica vincolata: il ricorrente prospetta un errore di diritto, non compreso tra le censure ammesse in sede di revocazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con spese compensate e nulla per le spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *