Assenteismo fraudolento e danno all’immagine: sufficienza degli indizi anche senza eco mediatica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 127 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assenteismo fraudolento di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, il danno all’immagine della pubblica amministrazione è risarcibile anche in assenza di eco mediatica, essendo sufficienti elementi indiziari e presuntivi che ne dimostrino la lesione, in ragione della specialità della disciplina rispetto al regime generale dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009. Il danno patrimoniale è pari alla retribuzione corrisposta per le ore di servizio non prestate, con onere probatorio a carico del dipendente quanto all’effettiva durata della prestazione. La doglianza che si limiti a riproporre le tesi di primo grado, senza censurare le argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile per violazione dell’art. 190, secondo comma, c.g.c.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale ha condannato il dipendente di un ufficio comunale, unitamente ad altri colleghi, al pagamento di una somma a titolo di danno patrimoniale e di danno all’immagine, oltre interessi e spese, in favore dell’amministrazione capitolina. La vicenda era emersa da una denuncia e da indagini penali: taluni dipendenti attestavano falsamente la propria presenza in servizio mediante timbrature fraudolente dei tesserini elettronici, in alcuni casi svolgendo anche attività private.

Il dipendente ha proposto appello avverso la decisione di prime cure, contestando la quantificazione del danno patrimoniale e la sussistenza del danno all’immagine, che sarebbe stato provocato dalla stessa amministrazione con interviste in epoca coperta da segreto. La Procura generale ha concluso per il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dall’inquadramento della vicenda nell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che al primo comma punisce il dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente, e al secondo comma impone il risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto nei periodi di accertata mancata prestazione, nonché del danno d’immagine. Il Collegio precisa che tale comma non è stato travolto dalla Corte costituzionale n. 61/2020, secondo la pacifica giurisprudenza contabile.

Quanto al primo motivo, il dipendente sostiene che in alcune date la timbratura di fine turno fu effettuata da lui stesso o da terzi, sicché non vi sarebbe prova della mancata prestazione. La Corte rileva che le timbrature richiamate attengono a capi di imputazione nei quali il dipendente attestava la presenza di altri colleghi, non la propria. Quanto alle timbrature di fine turno effettuate da terzi, il Collegio osserva che la durata della prestazione si prova con la timbratura di uscita: in sua mancanza spettava al dipendente fornire la prova contraria. La quantificazione operata sui prospetti della Guardia di finanza è dunque corretta.

Sul secondo motivo, la Sezione rileva anzitutto un profilo di inammissibilità per violazione dell’art. 190, secondo comma, c.g.c.: l’appellante si è limitato a riproporre le tesi di primo grado senza censurare le argomentazioni della sentenza. Nel merito, la doglianza è comunque infondata.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il danno all’immagine, quand’anche non direttamente patrimoniale, deve essere economicamente valutabile: spetta all’attore pubblico indicare elementi probatori, anche indiziari e presuntivi, idonei a dimostrare la lesione. Tali elementi si distinguono in oggettivi, soggettivi e sociali. La Sezione afferma che la lesione può verificarsi anche senza eco mediatica, poiché il clamore non integra la lesione ma ne indica la dimensione.

Nel caso concreto, la sentenza di primo grado ha argomentato sugli elementi istruttori: illeciti connotati da particolare disvalore, ripetuti in un arco temporale non trascurabile, idonei a proiettare una percezione negativa della categoria. La determinazione equitativa del danno all’immagine, parametrata al 15% del danno patrimoniale, è ritenuta congrua e finanze esigua. L’appello è respinto, con condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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