Responsabilità medica erariale: transazione non opponibile e nesso causale probabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 126 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto da colpa medica, la transazione conclusa dalla struttura sanitaria con il danneggiato è estranea alla fattispecie costitutiva della responsabilità e non vincola il giudice contabile, che ne valuta liberamente il pagamento quale elemento sintomatico e parametro del danno. L’inopponibilità della transazione al sanitario non deriva dagli artt. 9 e 13 della legge n. 24/2017, applicabili ai soli rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, e la mancata partecipazione del medico all’accordo non lede il suo diritto di difesa, pienamente esercitabile nel giudizio erariale. Il nesso eziologico si accerta con la regola del più probabile che non, non con quella penalistica della probabilità prossima alla certezza. Il giudice non è obbligato a disporre consulenza tecnica d’ufficio, restando rimessa alla sua responsabilità la scelta dell’ausilio tecnico.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un medico ospedaliero per il danno erariale indiretto subito dalla struttura sanitaria, che aveva liquidato ai genitori di un neonato, in via transattiva, la somma di euro 300.000 a ristoro dei danni causati da un incongruo trattamento del parto. Secondo l’accusa, la sanitario avrebbe omesso di allertare l’equipe chirurgica e di accelerare il parto con taglio cesareo, in presenza di un tracciato cardiotocografico con segni di allarme.
La Sezione giurisdizionale per la regione Umbria ha accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento della somma, oltre accessori, rigettando l’eccezione di inopponibilità della transazione. Il medico ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione, l’erroneità nel merito e l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta anzitutto il profilo della motivazione. La sentenza di primo grado è stringata, ma non integra il difetto assoluto né la motivazione apparente, che ricorre solo quando manca ogni ragione ulteriore rispetto a formule di stile. Il canone della sinteticità, pur divenuto principio generale, va coordinato con l’obbligo costituzionale di motivazione di cui all’art. 111, comma 6, Cost. e all’art. 39 c.g.c. Non ricorrendo la nullità, il giudice d’appello può esaminare i motivi e integrare la motivazione.
Sull’inopponibilità della transazione, l’appellante sostiene che il principio dovrebbe applicarsi retroattivamente. La tesi non è condivisa: l’inopponibilità è prevista dall’art. 9, comma 4, della legge n. 24/2017 per la sola azione di rivalsa davanti al giudice civile, ed è estranea al giudizio contabile. L’art. 13 si limita a precludere l’azione erariale in mancanza della comunicazione al sanitario nei quarantacinque giorni. La novella del 2017 costituisce un nuovo assetto di responsabilità, applicabile ai soli rapporti non esauriti; il principio di irretroattività dell’art. 11 delle preleggi impedisce l’applicazione retroattiva.
Quanto al nesso eziologico, la transazione è una modalità di definizione dell’obbligazione verso il terzo e non vincola il giudice. Il medico ha comunque esercitato il diritto di difesa nel giudizio erariale. Nel merito, la condotta omissiva ha inciso sul danno: allertando l’equipe dalle ore 18,00 e anticipando il parto di quindici minuti, la sofferenza ipossica sarebbe stata scongiurata. Il nesso si accerta con la regola del più probabile che non. La Corte ritiene non necessario l’ausilio tecnico, risultando la documentazione sufficiente.
Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate. L’art. 94 c.g.c. non impone la consulenza d’ufficio: il giudice è il solo responsabile del giudizio. Gli artt. 8 e 15 della legge n. 24/2017 non prevedono alcun obbligo di consulenza, limitandosi a disciplinare l’accertamento tecnico preventivo e la nomina del perito. La questione sull’art. 1 della legge n. 20/1994 è irrilevante, essendo la Corte dei conti il giudice naturale del danno erariale. L’appello è rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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