Cessazione materia contendere e spese nel ricalcolo pensione militare ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 166 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile l’istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione in forza del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Esso presuppone, sul piano sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da eliminare ogni posizione di contrasto tra le parti e da determinare la carenza successiva dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La riliquidazione della pensione e il pagamento delle differenze economiche da parte dell’INPS, intervenuti in corso di causa, integrano tale sopravvenienza. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza sostanziale e sono poste a carico dell’Istituto che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in congedo, titolare di pensione liquidata con il sistema c.d. misto a decorrere dal 01.10.2020, chiedeva l’annullamento del provvedimento di conferimento del trattamento limitatamente all’importo calcolato dall’INPS. L’Istituto aveva applicato, sulla quota retributiva, l’aliquota ex art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, riservata al personale civile, anziché quella prevista dall’art. 54 per il personale militare.

Nonostante la domanda amministrativa trasmessa all’INPS, rimasta senza riscontro, il ricorrente adiva il giudice contabile per ottenere la riliquidazione della pensione, gli arretrati, gli interessi e la rivalutazione. Costituendosi in giudizio, l’INPS rappresentava di aver adeguato la pensione con il cedolino di febbraio 2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile muove dalla ricostruzione dell’istituto della cessazione della materia del contendere. Pur in assenza di una previsione espressa, esso opera nel processo contabile per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile e della consolidata elaborazione giurisprudenziale.

La Corte ne individua il fondamento sostanziale nella sopravvenienza di fatti che eliminino integralmente ogni ragione di contrasto tra le parti. Ne deriva la carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., poiché una pronuncia di merito non recherebbe più alcuna utilità. La declaratoria presuppone, dunque, che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta.

Nel caso concreto, l’INPS aveva provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento delle differenze economiche. Il ricorrente stesso, in udienza, aveva preso atto dell’avvenuto soddisfacimento. Veniva così meno ogni ragione di contrasto, con conseguente estinzione del giudizio.

Sulla regolazione delle spese, la Corte osserva che l’Istituto ha adempiuto solo dal mese di febbraio 2025, dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono pertanto poste a suo carico e quantificate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari. La condanna non è quindi assorbita dalla declaratoria di cessazione, perché l’adempimento tardivo ha reso necessaria l’attivazione della tutela giurisdizionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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