Incosituzionalità della legge regionale e difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 292 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione regionale fa venir meno la loro legittimazione passiva nel giudizio di conto. Tale qualità non può essere affermata in via di fatto, poiché presuppone il maneggio dei beni oggetto del giudizio. Nel giudizio di conto il deposito del conto giudiziale parificato costituisce il presupposto della costituzione in giudizio dell’agente, e l’assenza della sottoscrizione del conto ne impedisce l’imputazione soggettiva. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità e l’obbligo dell’amministrazione di acquisire il conto da chi ha avuto l’effettiva disponibilità delle partecipazioni.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguardava la gestione, per l’esercizio 2018, di un soggetto che era stato qualificato consegnatario delle quote di partecipazione della Regione in una società partecipata, con conseguente imputazione del relativo conto giudiziale. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, aveva segnalato una serie di irregolarità e proposto la dichiarazione di improcedibilità della gestione.
Le contestazioni attenevano alla mancata sottoscrizione del conto, alla carenza di un valido atto di parifica e all’asserzione dell’assenza della qualifica di agente contabile, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Il difensore dell’agente deduceva l’insussistenza di violazioni di legge, del nesso di causalità, del dolo e della colpa grave, chiedendo il discarico o l’accertamento dell’insussistenza della responsabilità erariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo formale della sottoscrizione. Il conto giudiziale non risultava, di fatto, sottoscritto: è dunque accertata l’assenza del requisito minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome.
Il secondo motivo di improcedibilità è l’assenza di un valido atto di parifica. La Corte chiarisce che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 618 del r.d. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale, come affermato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Il nucleo della decisione riguarda la qualifica di agente contabile. Dagli accertamenti istruttori risultava che il soggetto rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione, che qualificava come agenti contabili i componenti degli organi sociali, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte osserva che la norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, e che non potevano averla per conflitto di interesse. Essa contrastava così con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto: nel caso delle partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio, come desumibile dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del r.d. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP e dall’art. 137 c.g.c..
Venuta meno la qualifica ex lege, non può affermarsi la qualità di agente contabile di fatto, mancando il maneggio. Il convenuto è quindi privo di legittimazione passiva ad causam e il giudizio va dichiarato improcedibile. Poiché tale declaratoria non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni, i conti dovranno essere resi da chi ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni; l’amministrazione è tenuta ad acquisire il conto e a provvedere alla sua parificazione, ferme le competenze della Procura erariale. Nulla sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e l’assenza di costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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