Controllo Corte dei conti su attuazione PNRR del Comune di Venezia (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 15 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei progetti finanziati dal PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, ha ad oggetto la verifica dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse europee sotto il profilo dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia, con prioritario riferimento al rispetto dei cronoprogrammi e all’avanzamento finanziario dei singoli interventi. Il soggetto attuatore diretto, beneficiario originario dei fondi, assume la responsabilità dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento, mentre il soggetto attuatore esterno risponde della realizzazione per conto di altro ente. La Sezione regionale valuta positivamente la gestione quando gli indicatori di accertamento e di pagamento in quota PNRR risultino coerenti con lo stato di avanzamento procedurale dichiarato. Il definanziamento degli interventi, se integrato da rifinanziamento su fonti alternative a invarianza di saldi, non produce effetti di squilibrio sul bilancio dell’ente.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha svolto il controllo sulla gestione dell’attuazione del PNRR da parte del Comune di Venezia, ente locale capoluogo di città metropolitana. L’indagine è stata avviata con nota istruttoria e definanziata al 30 giugno 2024 per la parte gestionale e al 31 dicembre 2023 per la parte contabile.

L’Ente ha dichiarato di gestire 67 progetti per un costo complessivo di euro 556.027.707,53, di cui euro 195.001.767,72 a valere su fondi PNRR. Nel perimetro di indagine sono confluiti 45 progetti, per un valore di euro 201.739.566,79, di cui euro 183.191.867,72 finanziati con risorse RRF.

La Motivazione della Corte

Sotto il profilo del perimetro oggettivo, la Sezione ha precisato che l’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021 si riferisce esclusivamente agli interventi a valere sui fondi PNRR e non agli altri piani di finanziamento. Sono stati pertanto esclusi i progetti definanziati e quelli in cui l’Ente opera come soggetto attuatore esterno o delegato. Per il Comune di Venezia sono stati ricompresi 31 interventi come attuatore diretto e 14 come beneficiario.

Quanto all’avanzamento procedurale, il 2,22% dei progetti risulta in avvio, il 73,33% in fase di stipula del contratto, il 15,56% in esecuzione dei lavori e l’8,89% in collaudo. I cronoprogrammi sono dichiarati in linea per tutti i CUP esaminati. La Sezione ha tuttavia osservato che, alla data del 30 giugno 2024, resta rilevante la quota di interventi non ancora entrati nella fase esecutiva di “messa a terra”.

Sul versante finanziario, l’incidenza degli accertamenti in quota PNRR è stata del 13,88% per la Missione 1, del 34,01% per la Missione 2, del 65,12% per la Missione 4 e del 39,01% per la Missione 5. L’incidenza dei pagamenti sugli accertamenti è risultata del 4,49% per la Missione 1, dell’88,05% per la Missione 2, dell’80,07% per la Missione 4 e del 44,14% per la Missione 5. Le maggiori incidenze riscontrate per le Missioni 2 e 4 sono state correlate positivamente con il più avanzato stato di attuazione dei lavori.

In materia di definanziamento, la Sezione ha rilevato 9 progetti totalmente esclusi dal PNRR, quasi tutti integralmente rifinanziati con altre fonti esogene. Le sostituzioni delle fonti di copertura a invarianza di saldi non hanno prodotto impatti sul bilancio dell’Ente sotto il profilo della copertura finanziaria.

Riguardo alla governance, la Sezione ha valutato positivamente l’istituzione della “cabina di regia tecnica” e del “Servizio progettazione, monitoraggio e controllo interventi del PNRR”, nonché l’adozione della guida operativa per il controllo e la rendicontazione. È stata giudicata adeguata la strumentazione informatica di monitoraggio, con l’istituzione di un flag automatizzato per i mandati di pagamento PNRR. La Sezione ha infine richiamato l’opportunità che gli organi di controllo interno monitorino con particolare attenzione i progetti in cui l’Ente risulti beneficiario e si avvalga di soggetti attuatori esterni non riconducibili a organismi strumentali o società in house, la cui azione è intrinsecamente meno monitorabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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