Rendiconti comunali chiusi senza criticità ma con raccomandazione sulla riscossione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 481 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, la Sezione regionale di controllo, ove dall’esame dei rendiconti e delle relazioni dell’Organo di revisione non emergano profili di criticità suscettibili di inficiare gli equilibri di bilancio, dispone la chiusura dell’esame dei rendiconti, escludendo una pronuncia di accertamento o di segnalazione. La mancanza di irregolarità rilevanti non esclude la formulazione di raccomandazioni dirette a migliorare la gestione, ove emergano aree di debolezza, come la lentezza della riscossione in conto residui. La deliberazione di chiusura è trasmessa all’Organo di revisione e al Sindaco, con onere di comunicazione all’Organo consiliare.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari dal 2022 al 2024 del Comune di Gerre De’ Caprioli, ente di piccole dimensioni della provincia di Cremona, nel quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali. L’istruttoria ha riguardato segnatamente la gestione dei residui, i residui attivi del Titolo IV, il PNRR, la cessazione della partecipazione all’Unione Fluvialis, in liquidazione, e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

L’Ente ha fornito riscontro alle richieste istruttorie. Su richiesta del magistrato istruttore, la questione è stata deferita all’adunanza in camera di consiglio con ordinanza del Presidente della Sezione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’analisi della situazione finanziaria complessiva risultante dai rendiconti, dalle relazioni/questionario e dalle relazioni al rendiconto redatte dall’Organo di revisione, integrate dagli ulteriori elementi acquisiti in sede istruttoria.

Il percorso argomentativo si fonda sui risultati di amministrazione conseguiti negli esercizi esaminati. Il saldo di cassa al 31 dicembre passa da 485.026,22 euro nel 2022 a 595.507,20 euro nel 2023, per poi scendere a 514.561,80 euro nel 2024. Il risultato di amministrazione si attesta su 783.991,25 euro nel 2022, 846.094,34 euro nel 2023 e 446.974,07 euro nel 2024. La parte disponibile resta positiva in tutti gli esercizi considerati.

La Corte dà atto che non risultano pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre, né risultano accantonamenti al fondo anticipazioni di liquidità, al fondo perdite società partecipate o al fondo contenzioso. Il fondo crediti di dubbia esigibilità decresce progressivamente, da 196.781,59 euro a 127.282,07 euro.

Su questa base la Sezione conclude che, per gli aspetti presi in considerazione, non sono emersi profili di criticità o irregolarità suscettibili di inficiare gli equilibri di bilancio e di richiedere una specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione. Non ricorrono dunque i presupposti per un intervento correttivo.

La Corte non si limita tuttavia alla chiusura. Formula una raccomandazione invitando l’Ente a migliorare l’attività di riscossione in conto residui, area che il Collegio segnala come meritevole di attenzione. Il dispositivo dispone quindi la chiusura dell’esame dei rendiconti 2022, 2023 e 2024 nei limiti e termini di cui in parte motiva, la trasmissione della pronuncia, a mezzo sistema Con.Te., all’Organo di revisione e al Sindaco, e l’onere per quest’ultimo di comunicare all’Organo consiliare i contenuti della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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