Ritardo nel collaudo e colpa grave del R.U.P. (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 64 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa del R.U.P. per il danno erariale conseguente alla soccombenza dell’ente locale in un giudizio civile, integra colpa grave, in termini di colpa cosciente, la condotta del responsabile unico del procedimento che, in violazione del compito di vigilanza e coordinamento impostogli dall’art. 10, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 164 del 2006 e dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, abbia colposamente contribuito al ritardo nell’emanazione del certificato di collaudo, ometta di prendere posizione sulle riserve dell’appaltatore e non assicuri il corretto e razionale svolgimento della procedura. Il pregiudizio erariale, consistente negli esborsi sostenuti dall’ente per effetto di tale soccombenza, è imputabile nei limiti della quota di concorso causale del convenuto, potendo il giudice contabile accertare la compartecipazione di soggetti rimasti estranei al processo al solo fine di ridurne il quantum di condanna, in applicazione dell’art. 83 C.G.C..
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria ha convenuto in giudizio, per responsabilità amministrativa, il soggetto che all’epoca dei fatti rivestiva le qualità di Responsabile del Settore Tecnico e di R.U.P. di un appalto di lavori pubblici, chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di danno erariale indiretto.
Il pregiudizio traeva origine da un giudizio civile promosso dall’appaltatore nei confronti dell’ente locale, definito con la soccombenza di quest’ultimo e con il riconoscimento, da parte del Comune, di un debito fuori bilancio. Dopo l’istruttoria e l’invito a dedurre, la Procura ha contestato al convenuto il ritardo nella redazione del collaudo e l’inerzia sulle riserve dell’appaltatore. Il convenuto, pur avendo replicato in fase deduttiva, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato in via preliminare la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare citazione, ai sensi dell’art. 93 C.G.C. Nel merito, ha ritenuto fondata la domanda della Procura nei limiti della successiva motivazione, ravvisando la condotta antigiuridica del responsabile.
La Corte ha richiamato l’art. 10 del d.lgs. n. 164 del 2006 e l’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, che impongono al R.U.P. di creare le condizioni affinché il processo realizzativo degli interventi sia condotto in modo unitario rispetto ai tempi e ai costi preventivati. Il convenuto, secondo il Collegio, ha contribuito a causare il ritardo nell’emanazione del certificato di collaudo, in violazione del precipuo compito di vigilanza.
Le giustificazioni addotte in fase deduttiva sono state ritenute non persuasive e, anzi, aggravanti: il Collegio ha rilevato che il certificato di pagamento relativo agli oneri della sicurezza risulta emanato in data antecedente a quella in cui si assumeva l’ultimazione dei lavori di sicurezza, e che la rimozione degli apprestamenti non risulta documentata. Soprattutto, il R.U.P. non ha preso posizione sulle riserve iscritte in calce al collaudo, né ha riscontrato la diffida dell’appaltatore, in violazione dell’art. 10, comma 1, lett. cc) del d.P.R. n. 207 del 2010, pregiudicando ogni possibilità di difesa dell’ente.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato l’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, che individua la colpa grave in alternativa al dolo, da accertarsi ex ante e in termini normativi. Ha ritenuto integrata la colpa cosciente, essendo prevedibile l’esito negativo del giudizio civile per l’impossibilità di difesa del Comune sull’an delle pretese.
In punto di quantificazione, il Collegio ha applicato l’art. 83 C.G.C., accertando il concorso causale del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza, soggetti rimasti estranei al processo. Ha quindi ridotto l’addebito al 70% del danno complessivo, condannando il convenuto al pagamento della relativa somma, da maggiorare con rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di giudizio, liquidate in favore dello Stato, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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