Cartella per IVA non versata dal cedente valida senza avviso al cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 18333 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la cartella di pagamento emessa nei confronti del cessionario ai sensi dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, a titolo di responsabilità solidale sussidiaria per l’imposta non versata dal cedente, non deve essere preceduta da alcuna attività accertativa nei confronti dell’acquirente, non essendo questi soggetto passivo d’imposta. La cartella che rinvia ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, è nulla solo ove il contribuente dimostri che il difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa, e non quando tale limitazione sia esclusa dalla puntuale contestazione dei presupposti dell’imposizione in sede di impugnazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane avviava una verifica nei confronti di una società, dalla quale emergeva che nell’anno 2006 la stessa acquistava autovetture da operatori intracomunitari per rivenderle a operatori italiani a prezzo inferiore a quello d’acquisto, omettendo il versamento dell’IVA per euro 379.320,39. L’Agenzia delle entrate comunicava quindi a una seconda società, cliente della prima, l’obbligo di versare ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 633/1972 le imposte non assolte.

Preso atto del mancato versamento, l’Agenzia procedeva ai sensi dell’art. 60-bis d.P.R. 633/1972 all’iscrizione a ruolo delle somme e all’emissione della cartella di pagamento. La società intimata impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo la mancanza del precedente avviso di accertamento e la violazione del diritto di difesa. Il ricorso era respinto in primo grado; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge 212/2000, 56, comma 5, e 60-bis d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione territoriale erroneamente ravvisato la lesione del diritto di difesa nella mancata allegazione dell’avviso di accertamento emesso verso la società cedente.

La Corte ricorda il principio consolidato: la cartella esattoriale che rinvia ad altro atto, senza indicarne gli estremi in modo esatto, è nulla solo ove il contribuente dimostri il pregiudizio al diritto di difesa, e non quando la limitazione sia esclusa dalla puntuale contestazione dei presupposti dell’imposizione in sede di impugnazione (Cass., Sez. VI-5, 11 luglio 2018, n. 18224; Cass., Sez. VI-5, 18 aprile 2017, n. 9778).

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna nullità, poiché il contenuto della contestazione risultava evincibile dalla nota trasmessa all’esito del controllo, riprodotta con autosufficienza nel ricorso, ove si richiamava l’avviso di accertamento verso la cedente per il mancato versamento dell’IVA, con specificazione degli elementi di fatto e di diritto necessari alla comprensione dell’atto: denominazione, partita IVA e sede della società, numero delle fatture, singole transazioni, valore imponibile, valore di mercato, IVA relativa e dovuta, irregolarità commesse e normativa di riferimento.

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 386, legge n. 311 del 2004, che al comma 2 prevede l’obbligazione solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente. Tale presunzione di solidarietà, valevole per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale, trova il suo elemento costitutivo nell’obiettiva divaricazione tra prezzo sostenuto e valore di mercato, ferma restando per il cessionario la possibilità di fornire la prova contraria (Cass., Sez. V, 17 luglio 2023, n. 20656; Cass., Sez. VI-5, 29 agosto 2022, n. 25425).

Da ciò discende che, quando l’amministrazione finanziaria notifichi all’acquirente la cartella a titolo di responsabilità solidale, la stessa non deve essere preceduta da alcuna attività accertativa nei suoi confronti, non essendo l’acquirente il soggetto passivo d’imposta (Cass., Sez. V, 10 giugno 2022, n. 18707). La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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