Rimesse solutorie nel conto corrente: prevale il saldo rettificato (Cass. civ. Sez. I n. 9203 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito. Solo all’esito di tale rettifica possono individuarsi le rimesse solutorie, dovendosi assumere a riferimento il saldo rettificato e non il saldo banca. Quanto all’eccezione di prescrizione, l’istituto di credito ha l’onere di allegare soltanto l’inerzia del titolare unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le specifiche rimesse prescritte, poiché la specificazione attiene al piano della prova e non a quello delle allegazioni.
Il Fatto
Una società di costruzioni aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Il Tribunale, respinta l’eccezione di prescrizione, aveva ricalcolato il saldo al netto delle poste illegittime e condannato l’istituto a restituire la somma quantificata alla data del 30 giugno 2010.
La Corte di appello, in riforma, accertò un saldo a debito della correntista e rigettò l’appello incidentale. La società, cancellata dal Registro delle Imprese, ha proposto ricorso per cassazione per il tramite della socia unica, articolando due motivi: il primo sull’onere probatorio gravante sulla banca in tema di prescrizione, il secondo sulla necessità di valutare la natura delle rimesse alla luce del saldo rideterminato dal consulente tecnico di ufficio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis.1 cod. proc. civ. La Corte ribadisce il riparto degli oneri: al correntista che agisce ex art. 2033 cod. civ. spetta allegare i fatti costitutivi della domanda, mentre la banca che eccepisce la prescrizione deve allegare solo l’inerzia del titolare. Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione.
La questione della specifica indicazione delle rimesse non viene eliminata, ma si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova. Grava quindi sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria dei versamenti, ma il giudice deve valorizzare la prova della stipula di un’apertura di credito, perché la deduzione di un impedimento al decorso della prescrizione costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio.
Il secondo motivo è accolto. La Corte censura l’assunto della corte territoriale secondo cui le rimesse solutorie andrebbero individuate sulla base degli estratti conto originari, e non del saldo ricalcolato. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la ricerca dei versamenti solutori deve muovere dalla cancellazione delle competenze illegittime.
Il ricalcolo del saldo è operazione preventiva e legittima: esso opera una fictio iuris che contrappone una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca, senza violare l’art. 1422 cod. civ. Solo le rimesse realmente solutorie, individuate sul saldo ricalcolato, rilevano ai fini della prescrizione del diritto restitutorio.
La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione per il nuovo esame e la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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