Associazione a delinquere: unico episodio non basta senza prova del vincolo (Cass. pen. Sez. I n. 34276 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione a delinquere può essere desunta anche dal coinvolgimento in un unico episodio criminoso, purché tale episodio sia dimostrativo, con portata concludente, della sussistenza del vincolo associativo. Il giudice di merito deve quindi motivare in modo specifico che il ruolo svolto e le modalità dell’azione evidenziano la stabilità e l’attualità del vincolo con il sodalizio, non potendosi fondare l’affermazione di responsabilità su un generico riferimento a elementi di prova non indicati né su argomenti assertivi. In presenza di sentenze di merito convergenti, il vizio motivazionale su tale accertamento non è sanato dalla lettura integrata delle motivazioni quando entrambe siano parimenti generiche sulla posizione del singolo imputato.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 12, comma 5, d. lgs. n. 286/1998. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 5 giugno 2023, rideterminava la pena in un anno e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa e confermava nel resto la condanna.
Avverso tale provvedimento l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge in punto di condanna per il reato associativo e, con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Il ricorso evidenziava che l’unico contatto tra la ricorrente e la consorteria criminale si era realizzato in occasione del falso matrimonio contestato al capo 3, senza che il vincolo con il sodalizio fosse mai stato stabile e duraturo.
La sentenza di appello aveva superato l’obiezione dell’occasionalità della condotta con un riferimento generico a elementi di prova non specificati, richiamati solo attraverso la formula “dall’esame degli elementi di prova” e mai indicati in alcuna parte del percorso argomentativo. Analogo deficit caratterizzava la sentenza di primo grado che, pur nel contesto di un processo contro più imputati, non offriva riferimenti specifici alla posizione della ricorrente, indicata solo in modo promiscuo rispetto agli altri coimputati, al di fuori della vicenda del falso matrimonio.
La Corte ha ricordato che, pur versandosi in una situazione di sentenze di merito convergenti, le cui motivazioni si integrano in un unico percorso giustificativo (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013), il vizio sull’accertamento della esistenza di una attiva e stabile partecipazione non viene meno (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020; Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023).
Il Collegio ha ribadito che la partecipazione all’associazione può desumersi anche dal coinvolgimento in un unico episodio criminoso, purché esso sia dimostrativo, con portata concludente, della sussistenza del vincolo associativo (Sez. 1, n. 41098 del 15/07/2011). Occorre cioè che nel percorso giustificativo della responsabilità sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010).
Nella parte relativa alla condanna per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., la sentenza impugnata non ha quindi superato le censure. La Corte ha annullato il provvedimento limitatamente alla ritenuta partecipazione all’associazione a delinquere, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.
Nota della Redazione
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