Ne bis in idem internazionale e competenza del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 34272 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito del riconoscimento, in Italia, di una sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell’Unione Europea, la competenza della Corte d’appello è limitata alle questioni esecutive in senso stretto — attribuzione di benefici penitenziari, ammissione a misure alternative, tutela delle condizioni detentive, applicazione dell’amnistia e dell’indulto. Ogni questione di fatto o di diritto potenzialmente idonea a incidere sul mantenimento del giudicato, compresa la prospettazione di un ne bis in idem internazionale, è rimessa in via esclusiva all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Il ricorso per cassazione che non prenda posizione sul difetto di giurisdizione rilevato dal giudice dell’esecuzione è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Un cittadino straniero è stato condannato da un giudice di Bucarest per quattro reati di falso e truffa. La sentenza è stata riconosciuta in Italia dalla Corte d’appello di Venezia, con provvedimento divenuto irrevocabile. Il condannato ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione dell’esecuzione, sostenendo l’esistenza di un ne bis in idem con un provvedimento di archiviazione emesso dal Procuratore di Bucarest sugli stessi fatti.

Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza, rilevando che l’unica autorità competente a sospendere la condanna è quella dello Stato di emissione e che il contrasto tra giudicati non sussiste. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il riparto di giurisdizione fissato dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161. Le domande di revisione della sentenza di condanna spettano alle autorità dello Stato di emissione; le questioni relative all’esecuzione della pena e ai benefici penitenziari spettano allo Stato di esecuzione; le questioni in tema di amnistia o grazia sono attribuite a entrambi gli ordinamenti.

Su questa base la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la competenza della Corte d’appello, dopo il riconoscimento, resta circoscritta alle questioni esecutive in senso stretto, mentre la cognizione di ogni ipotesi di rivedibilità del titolo — per fatti o per diritto — appartiene allo Stato di emissione (Sez. I n. 42147 del 10.09.2024). Il condannato, invece, ha chiesto al giudice dell’esecuzione di rivedere il titolo per un presunto conflitto di giudicati, materia estranea alla sua sfera di attribuzione.

Il giudice del merito si è conformato a tale indirizzo, osservando che solo una sospensione o revoca della condanna da parte dello Stato di emissione consentirebbe all’autorità italiana di sospendere o revocare l’esecuzione. Nel giudizio di cassazione il Procuratore generale ha concluso per il difetto di giurisdizione, ma la difesa non ha preso posizione su questo punto centrale.

La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha confutato il percorso logico del provvedimento impugnato (Sez. II n. 17281 del 08.01.2019; Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016; Sez. Un. n. 12602 del 17.12.2015). Il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice, perché è la parte a essere onerata di attivare correttamente il rapporto di impugnazione. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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