Peculato del necroforo solo se concorre con l’amministratore giudiziario (Cass. pen. Sez. VI n. 32969 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell’attività concretamente svolta dall’agente e non il carattere pubblico del denaro o della cosa oggetto di appropriazione. Il necroforo non è incaricato di pubblico servizio in ragione della sola attività esercitata, quando questa si esaurisca nell’esecuzione di contratti di diritto privato con le famiglie dei defunti. Tuttavia, risponde di peculato il soggetto che, in concorso con l’amministratore giudiziario — pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 — si appropri dei proventi dell’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria, sfruttando la relazione di possesso per ragioni di ufficio del pubblico agente. Il concorso può realizzarsi anche mediante condotta omissiva del pubblico agente che ometta intenzionalmente i controlli. La successiva revocazione della misura di prevenzione non elide l’illeceità penale della condotta, non essendo assimilabile all’abolitio criminis.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un soggetto, necroforo e amministratore di fatto di una società cooperativa sottoposta ad amministrazione giudiziaria, per plurimi delitti di peculato, aggravati dalla recidiva reiterata. Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato si sarebbe appropriato delle somme versate in contanti dalla clientela per i servizi funebri, destinate all’amministrazione giudiziaria.
L’imputato ha chiesto il giudizio abbreviato. Il giudice dell’udienza preliminare lo ha dichiarato colpevole, applicando la pena e disponendo, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato. La Corte di appello ha confermato la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, ma rettifica la motivazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., perché i giudici di merito hanno applicato erroneamente l’art. 358 cod. pen. La sentenza impugnata aveva ritenuto la qualifica pubblicistica immanente nell’esercizio dell’attività di necroforo, facendo derivare da essa il carattere pubblico del denaro.
Il percorso argomentativo muove dalla concezione oggettivo-funzionale introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86. Rileva la natura dell’attività effettivamente espletata, non quella dell’ente di appartenenza né l’esistenza di un formale rapporto di dipendenza. Occorre verificare la disciplina dell’attività e la presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa: concorso alla formazione della volontà della pubblica amministrazione, poteri autoritativi o certificativi. Il pubblico agente è tale per ciò che fa, non per ciò che è.
Nel caso di specie, le mansioni accertate attengono allo svolgimento di ordinarie incombenze funebri, nell’esecuzione di contratti di diritto privato con le famiglie dei defunti, in assenza del perseguimento di alcun pubblico interesse. Parimenti, la qualifica non può conseguire alla qualità di amministratore di fatto della cooperativa, perché tale rilievo si fonda sull’erroneo presupposto del carattere pubblico degli introiti di un’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria.
La Corte richiama il consolidato orientamento sul criterio distintivo tra peculato e truffa aggravata: decisivo è il modo con cui il funzionario acquista il possesso del denaro. Nel peculato la disponibilità del bene per ragione dell’ufficio o del servizio precede l’impossessamento; nella truffa occorrono artifizi e raggiri che inducano la vittima a trasferire il possesso (Sez. Un. n. 34046 del 2025).
La qualificazione come peculato resta però corretta per una ragione diversa: l’imputato ha agito quale concorrente estraneo con l’amministratore giudiziario — pubblico ufficiale per legge — che ha deliberatamente omesso di controllare le entrate, devolvendo di fatto al ricorrente l’esclusiva gestione. Il concorso è configurabile anche mediante condotta omissiva (art. 40, secondo comma, cod. pen.).
Infondato è anche il motivo sulla revocazione della confisca di prevenzione: quando la qualifica pubblicistica deriva da un provvedimento giurisdizionale, il suo annullamento o la sua revoca non elide l’illeceità della condotta, perché il peculato è reato istantaneo e si consuma con l’appropriazione. La revoca sopravvenuta non è assimilabile all’abolitio criminis e la questione di costituzionalità sollevata è manifestamente infondata. Gli altri motivi sono infondati o inammissibili.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità
- Art. 322-ter c.p. – Confisca
- Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 619 c.p.p. – Rettificazione di errori non determinanti annullamento