Tempo silente e presunzione di esigenze cautelari nel reato associativo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 1848 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che investe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è ammissibile nei soli limiti della violazione di specifiche norme di legge e della manifesta illogicità della motivazione, non potendo il giudice di legittimità essere sollecitato a una ricostruzione alternativa del fatto. In materia di associazione mafiosa, il cd. tempo silente non costituisce, da solo, prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio e non vale a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., potendo essere valorizzato solo in via residuale, unitamente ad altri elementi obiettivi e concreti. L’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile anche mediante riferimento implicito al potere criminale dell’associazione, purché l’azione sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento. La finalità agevolatrice dell’associazione ha natura soggettiva e si comunica al concorrente consapevole dello scopo perseguito dal compartecipe.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia in carcere nei confronti di un indagato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e per i reati-fine di turbativa d’asta aggravata dal metodo mafioso e di rapina pluriaggravata in concorso.
Contro l’ordinanza del riesame l’indagato proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo vizi di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sulle aggravanti e sulle esigenze cautelari, con particolare riguardo al lungo lasso temporale intercorso rispetto ai fatti contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità: in tema di misure cautelari, il controllo è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche norme di legge e della manifesta illogicità della motivazione, restando preclusa ogni ricostruzione alternativa del quadro indiziario. Su questa base i primi tre motivi sono dichiarati inammissibili.
Quanto al ruolo dell’indagato nel sodalizio, i giudici richiamano il principio per cui, in tema di associazione mafiosa, la prova della continuità dell’adesione di un soggetto già condannato per lo stesso reato può trarsi da elementi che, autonomamente considerati, non sarebbero sufficienti a fondare un’accusa originaria di partecipazione. La precedente sentenza di condanna consente dunque di interpretare in modo più lineare l’ulteriore compendio indiziario, confermando l’attualità della partecipazione anche in assenza di soluzione di continuità.
Il collegio affronta poi l’aggravante del metodo mafioso, ribadendo che, in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica, è sufficiente che l’agente faccia riferimento, anche implicito, al potere criminale dell’associazione, noto alla collettività. L’aggravante ricorre quando l’azione è funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, quale riflesso del prospettato pericolo di fronteggiare le istanze prevaricatrici del gruppo.
Sulla finalità agevolatrice ex art. 416-bis.1 cod. pen. la Corte richiama le Sezioni Unite e ne afferma la natura soggettiva, con comunicazione al concorrente consapevole dello scopo perseguito dal compartecipe. Il riesame ha congruamente motivato sulla consapevolezza dell’indagato di soddisfare un interesse riconducibile alla cosca, finalizzato al rafforzamento economico del sodalizio.
Da ultimo, il motivo sulle esigenze cautelari è rigettato: la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dal recesso dall’associazione o dall’esaurimento dell’attività associativa. Il tempo silente non è dirimente, salvo che si dimostri in modo obiettivo e concreto una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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