Pena per associazione mafiosa e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. I n. 11772 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, la pena edittale applicabile è quella vigente al momento della commissione del fatto. Pertanto, per i fatti commessi successivamente alle modifiche di cui al d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, e anteriormente all’incremento sanzionatorio introdotto dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, deve aversi riguardo alla pena minima edittale allora prevista, e non a quella più severa sopravvenuta. Il giudice di legittimità non sindaca il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo concreto delle modalità della condotta e della personalità dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa con giudizio abbreviato. Ha riqualificato il fatto contestato a uno degli imputati ai sensi dell’art. 416-bis, primo, quarto e quinto comma, cod. pen., rideterminando la pena in anni sei e mesi otto di reclusione. Ha inoltre escluso la recidiva contestata all’altro imputato, rideterminando la pena in anni otto di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis, secondo, quarto e quinto comma, cod. pen.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi della motivazione in punto di determinazione della pena e di diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo sanzionatorio. Il primo ricorrente sosteneva che, essendo la permanenza del reato cessata nel 2010, non trovavano applicazione le modifiche introdotte con la l. n. 69 del 2015 e che la pena era stata rideterminata in misura superiore al minimo edittale sulla base di una motivazione apparente.
La Corte rileva che, per il periodo dei fatti considerato, era prevista la pena edittale da anni nove ad anni quattordici di reclusione. Poiché in concreto la pena era stata fissata in anni dieci prima della riduzione per il rito abbreviato, il trattamento sanzionatorio risultava prossimo al minimo e ben al di sotto della media edittale. I riferimenti della sentenza impugnata all’avvenuta considerazione dei criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. e alla congruità della pena, preceduti da apprezzamenti negativi sulle modalità della condotta e sulla personalità dell’imputato, integrano quindi una motivazione esaustiva del potere discrezionale riservato al giudice di merito.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte osserva che i rilievi difensivi sono generici e assertivi e manifestano solo la non condivisione della specifica motivazione, ancorata alle concrete modalità della condotta associativa accertata. Sul punto richiama il proprio consolidato orientamento in tema di sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito.
Il ricorso del secondo imputato, che censurava la quantificazione della pena assumendo un minimo edittale di anni nove, è dichiarato infondato. La Corte precisa che, nel periodo di commissione dei fatti, per il reato di cui all’art. 416-bis, commi secondo, quarto e quinto, cod. pen. era prevista la pena minima edittale di anni dodici di reclusione, corrispondente a quella irrogata prima della riduzione per il rito. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche, poi, introduce una questione estranea a quelle demandate al giudice di rinvio, essendo stata già esaminata e disattesa dalla sentenza rescindente.
Da ciò il rigetto di entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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