Inammissibile il ricorso per falsa attestazione sull’identità: reiterazione e insussistenza di vizi motivazionali (Cass. pen. n. 32074 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure reiterative e manifestamente infondate, non essendo deducibile un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando la sentenza impugnata presenti uno sviluppo argomentativo coerente e privo di evidenti illogicità. In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali di cui all’art. 495 cod. pen., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva confermato la pronuncia di condanna. Con il primo motivo, l’imputato contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. Con il secondo motivo, lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso era reiterativo e manifestamente infondato. Il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio riconducibile a tale nozione, avendo il giudice di merito esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Secondo il principio affermato da questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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