Cauzione non versata: competenza nel luogo dell’ufficio che l’ha disposta (Cass. pen. Sez. I n. 11771 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati omissivi propri di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, il fatto tipico consiste nel mancato deposito della cauzione nel termine. Tale deposito si realizza non presso l’ente formalmente intestatario del mero versamento materiale della somma, ma presso l’ufficio dell’autorità giudiziaria che ha disposto il versamento, che può sostituirlo, che cura la denuncia dell’inadempimento e che adotta le determinazioni su restituzione e confisca. La sede di tale ufficio coincide con il luogo in cui deve realizzarsi il deposito e in cui, non essendo effettuato nei termini, si consuma il reato: ivi sussiste la competenza territoriale. La circostanza che il ricorrente si trovi in stato di detenzione non incide sulla configurabilità dell’omissione, ove risulti documentato che la cauzione non è mai stata versata.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con la sentenza del 19 febbraio 2024, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Bari il 2 luglio 2021 per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, consistente nel mancato versamento della cauzione imposta con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’erronea affermazione della competenza territoriale del giudice di Bari e la violazione della norma incriminatrice, avendo dedotto l’impossibilità di adempiere per le proprie condizioni economiche e per lo stato di detenzione sopravvenuto alla notifica del provvedimento e anteriore alla scadenza del termine.
La Motivazione della Corte
La Sezione I esamina anzitutto una questione preliminare: la contravvenzione non è estinta per prescrizione. Per i reati commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 trova applicazione la disciplina della legge n. 103 del 2017, con la conseguente sospensione di un anno e sei mesi, secondo l’insegnamento richiamato dalle Sezioni Unite.
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il fatto tipico del reato omissivo. Il deposito della cauzione non si esaurisce nel materiale versamento della somma all’ente formalmente intestatario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Rileva, a tutti gli effetti giuridici, il deposito presso l’ufficio dell’autorità giudiziaria che ha disposto il versamento, titolare dei poteri di sostituzione, di denuncia dell’inadempimento e di determinazione su restituzione e confisca.
Da qui la conseguenza processuale: la sede di tale ufficio coincide con il luogo in cui il deposito deve realizzarsi e in cui il reato si consuma, nel momento in cui esso non venga effettuato nei termini, coerentemente con i principi propri dei reati omissivi. Le censure dirette a escludere la competenza del Tribunale di Bari risultano perciò prive di fondamento, restando irrilevante l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la dedotta impossibilità di adempiere non assume rilievo, poiché la certificazione richiamata dai giudici di merito documenta che l’imputato non ha mai versato la cauzione. I rilievi difensivi si risolvono in mere rivalutazioni, generiche o assertive, delle risposte già fornite nella sentenza impugnata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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