Partecipazione ad associazione narcotraffico rilevano facta concludentia e rapporti familiari (Cass. pen. Sez. III n. 2600 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando proponga una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In sede cautelare la nozione di gravi indizi non è omologa a quella richiesta per il giudizio di colpevolezza finale: l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2, sicché non occorrono precisione e concordanza. La partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico può provarsi mediante facta concludentia, e il rapporto di coniugio non esclude il vincolo associativo, rendendolo anzi più pericoloso.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari applica a una donna la custodia cautelare in carcere per la partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico e per un reato-fine di interposizione fittizia. Il Tribunale della Libertà rigetta l’istanza di riesame e conferma l’ordinanza genetica.

La difesa ricorre per cassazione deducendo l’illogicità della motivazione sul quadro indiziario, la violazione dei canoni di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e l’assenza di esigenze cautelari attuali, invocando gli arresti domiciliari in luogo della misura inframuraria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il controllo di logicità resta interno al provvedimento impugnato: va verificata l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti, senza alcuna revisione degli elementi fattuali né dello spessore degli indizi.

Quanto alla gravità indiziaria, il Collegio ribadisce che essa non coincide con il quadro probatorio richiesto per la condanna. L’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., non il comma 2: basta un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità. Le censure difensive, investendo la ricostruzione dei fatti, si risolvono in una proposta rivalutazione del merito e sono inammissibili.

Nel merito, la Corte conferma la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute autonome, spontanee e riscontrate, con buon governo dei criteri dell’art. 192 cod. proc. pen.. Il Tribunale ha censito una pluralità di conversazioni — non solo due — che attestano il ruolo della ricorrente nella custodia dei proventi dello spaccio e nella gestione formale della società riconducibile al coniuge.

Il Collegio ricostruisce quindi i requisiti del sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990: il patto associativo può essere anche non espresso; non occorrono forma scritta, esclusiva nelle forniture né cassa comune, bastando un comune e durevole interesse alla immissione dello stupefacente sul mercato. La partecipazione è reato a forma libera, integrabile anche in una fase temporalmente limitata, e può provarsi con facta concludentia. Il legame familiare non esclude il vincolo, ma lo rafforza.

Infine, la Corte rigetta il motivo sulle esigenze cautelari. Il tempo trascorso tra i fatti e l’esecuzione della misura non è particolarmente lungo e va valutato unitamente agli aggiornamenti investigativi. La misura domiciliare non è idonea a contenere la pericolosità, data la propensione al narcotraffico e l’inserimento in contesti criminali organizzati. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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