Scudo fiscale e preclusione dell’accertamento: necessaria la prova della correlazione con le somme rimpatriate (Cass. civ. Sez. 5 n. 16510 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio del potere di imposizione sui capitali c.d. “scudati”, l’effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350/2001, richiamato dall’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009, opera quale misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l’onere di fornire la prova della ricorrenza dei relativi presupposti. La limitazione dell’accertamento agli “imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio” richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva, quanto meno di compatibilità, oltre che cronologica e quantitativa, tra il reddito accertato e la provenienza delle somme rimpatriate. Ne consegue che detta preclusione non opera con riferimento a somme e attività detenute in Italia e non oggetto di dichiarazione, per le quali non può affermarsi alcuna connessione con le attività detenute all’estero.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente, legale rappresentante di una società esercente attività di trasporto marittimo nonché organizzatore e commentatore televisivo di manifestazioni sportive velistiche, un maggior reddito IRPEF ritenendo irrisori i redditi dichiarati. Acquisita la documentazione bancaria, il contribuente opponeva all’Ufficio gli effetti preclusivi ed estintivi dello “scudo fiscale”, producendo la dichiarazione riservata di rimpatrio di attività detenute all’estero.
La C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenendo precluso al Fisco ogni accertamento per l’anno 2006, e la C.T.R. confermava la pronuncia, affermando che il contribuente non doveva dare prova che le somme scudate non fossero già detenute in epoca antecedente al periodo d’imposta accertato. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 34577/2019, Cass. n. 30776/2023 e Cass. n. 34618/2024, secondo cui l’effetto preclusivo dell’accertamento tributario costituisce misura eccezionale di agevolazione, con la conseguenza che grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei presupposti della sua operatività.
La Suprema Corte ha escluso che la limitazione oggettiva si esaurisca in una mera corrispondenza quantitativa tra le somme rimpatriate e qualsiasi imponibile oggetto di accertamento, come se l’importo della dichiarazione riservata rappresentasse una sorta di “franchigia” opponibile all’Amministrazione finanziaria a prescindere da ogni collegamento ulteriore. Tale interpretazione, non sorretta dalla lettera della legge, si presterebbe a precludere l’accertamento anche riguardo a imponibili non riconducibili, neppure astrattamente, alle somme rimpatriate, risultando in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
La disciplina richiede, invece, la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva, quantomeno di compatibilità se non di immediata derivazione, oltre che cronologica e quantitativa, tra il reddito non dichiarato oggetto di accertamento e le somme o i beni emersi a seguito del rimpatrio. Restano pertanto escluse dall’efficacia inibente dello “scudo” tutte le fattispecie in cui l’accertamento abbia ad oggetto componenti estranei alle attività “scudate” e con essi non compatibili.
Nella specie, la C.T.R. non si era attenuta a tali principi, avendo ritenuto sufficiente una relazione meramente quantitativa tra l’importo scudato e quello accertato, laddove l’avviso di accertamento si riferiva ad attività svolte nel territorio italiano nell’anno 2006. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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