La motivazione apparente del giudice tributario d’appello invalida la decisione sulla responsabilità del liquidatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 5976 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice tributario d’appello che escluda l’applicabilità ratione temporis della presunzione legale relativa di cui all’art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973 è nulla per motivazione apparente laddove, dopo tale premessa, ometta di chiarire se l’Amministrazione finanziaria abbia o meno assolto l’onere probatorio previsto dalla precedente versione della norma, dimostrando che il liquidatore abbia distratto attività patrimoniali della società in liquidazione. L’assenza di qualsivoglia argomentazione sul punto, non colmabile dall’interprete mediante congetture, integra la violazione del cd. “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., determinando la cassazione della pronuncia con rinvio. Nel giudizio rescissorio rientra nel thema decidendum anche la questione, rimasta assorbita, dell’estensione della responsabilità del liquidatore alle sanzioni amministrative.
Il Fatto
Con atto di accertamento notificato nel 2016, l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente, quale ex liquidatore di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, la responsabilità — ai sensi dell’art. 36, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 — per il mancato versamento di ritenute IRPEF dovute dalla società per l’anno 2008, oltre che delle sanzioni connesse.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo la responsabilità per le sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, accogliendo l’appello principale del contribuente, annullava integralmente l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione finanziaria deduceva la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente. Il motivo è stato ritenuto fondato.
I giudici di legittimità hanno osservato che la CGT di secondo grado aveva correttamente escluso l’operatività ratione temporis della nuova formulazione dell’art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, la quale introduce una presunzione legale relativa a carico del liquidatore. Tuttavia, dopo tale premessa, la sentenza impugnata non conteneva alcuna verifica in ordine all’adempimento dell’onere probatorio che, secondo la precedente versione normativa, gravava sull’Amministrazione finanziaria, chiamata a dimostrare che il liquidatore avesse distratto attività patrimoniali della società in liquidazione.
La Corte ha rilevato come la pronuncia risulti carente persino della semplice enunciazione del mancato assolvimento di tale onere, né possa essere demandato all’interprete il compito di ricostruire le ragioni della decisione attraverso ipotetiche congetture, richiamando sul punto i propri precedenti. Una siffatta lacuna integra il vizio di motivazione solo apparente, che non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice d’appello e determina la nullità della decisione per violazione del cd. “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, della Costituzione.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, proposti in via subordinata e riguardanti l’assolvimento dell’onere probatorio e l’omesso esame di un fatto decisivo, sono stati assorbiti dall’accoglimento del primo. La Corte ha disposto la cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, demandando al giudice rescissorio anche l’esame della questione relativa all’estensione della responsabilità del liquidatore alle sanzioni, rimasta assorbita nella sentenza cassata.
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Nota della Redazione
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