Ricorso per cassazione inammissibile se le doglianze sono esposte in modo caotico (Cass. pen. Sez. II n. 5197 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. La genericità dei motivi non si esaurisce nell’aspecificità delle doglianze, ma comprende anche la loro confusa e poco intelligibile formulazione. Il ricorso deve pertanto inquadrare le censure nell’ambito dei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., poiché solo un’impugnazione ordinata consente il controllo di legittimità. L’inammissibilità che ne deriva è dichiarata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con le conseguenze processuali ed economiche previste.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in data 09.05.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari per il reato di ricettazione. Con un unico motivo deduce violazione di legge, vizi della motivazione, violazione del diritto di difesa e riproposizione della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non valutata dal giudice di appello.
Sotto tale unica intitolazione il ricorrente espone plurimi argomenti, rivolti confusamente all’affermazione della responsabilità, alla violazione del principio di immutabilità del giudice e al contenuto delle querele. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e risolutiva la struttura del ricorso, prima ancora di esaminare il merito delle censure. Il ricorrente non ha rispettato l’esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nell’ambito dei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., preferendo una esposizione caotica che non si traduce in una ragionata critica della motivazione impugnata.
Un’impugnazione così concepita rende assai arduo il controllo di legittimità e risulta già di per sé inammissibile per genericità di formulazione. La Corte chiarisce il contenuto della nozione di genericità: essa non comprende solo l’aspecificità delle doglianze, ma anche il tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura.
Il principio è ribadito attraverso il richiamo a un consolidato orientamento di legittimità. Viene citata Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 32143 del 3 aprile 2013, non massimata sul punto, e soprattutto la massima per cui è inammissibile il ricorso fondato su una caotica esposizione delle doglianze: si richiama Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, seguita dalle conformi Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019 e Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018.
Su queste basi la Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.