Associazione per delinquere e frodi informatiche: nozione e agevolazione mafiosa (Cass. pen. Sez. II n. 34852 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso. Nel concorso l’accordo è occasionale e si esaurisce con la realizzazione dei reati determinati; nel reato associativo è diretto a un più vasto programma criminoso, con vincolo associativo stabile e struttura organizzativa, sia pur minima, adeguata agli obiettivi. Il requisito della stabilità non è escluso dalla limitata operatività temporale del sodalizio. La circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa è configurabile anche quando l’agente persegua il profitto proprio, purché accompagnato dalla consapevolezza di favorire l’interesse della cosca. Per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. opera la doppia presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi concreti e non con il mero decorso del tempo.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’08.04.2026, rigettava la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato, gravemente indiziato di partecipazione, con ruolo di capo, promotore e finanziatore, a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di accesso abusivo a sistema informatico, truffa e frode informatica, aggravata dal fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso, oltre che dei reati-fine.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e degli artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen., nonché degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per assenza dei gravi indizi, insussistenza dell’aggravante e difetto delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama preliminarmente l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione cautelare in ordine ai gravi indizi di colpevolezza si limita alla congruenza logica e al rispetto dei principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, restando estranea al giudizio la ricostruzione dei fatti.
Sul primo motivo, il Collegio ribadisce i tre elementi costitutivi del reato associativo: il vincolo associativo tendenzialmente permanente, l’indeterminatezza del programma criminoso e l’esistenza di una struttura organizzativa. Verifica poi che il Tribunale di Napoli ha logicamente motivato su ciascuno di essi, valorizzando la suddivisione dei ruoli, i beni strumentali e il riferimento a centinaia di carte di credito da impiegare per un numero indeterminato di frodi.
Quanto alla censura sulla breve operatività del sodalizio, la Corte osserva che essa non esclude la sussistenza degli elementi costitutivi. La tesi dell’associazione “in fieri” è poi smentita da specifici passaggi captativi che documentano consistenti profitti. La doglianza sulla fungibilità dei ruoli è infine respinta, non essendo necessaria una distinzione precisa dei ruoli tra i partecipi.
Sul secondo motivo, la Corte richiama l’orientamento per cui l’aggravante dell’agevolazione mafiosa è applicabile anche al reato associativo e al partecipe di un’associazione semplice che svolga funzione strumentale a vantaggio di un sodalizio mafioso. Il fatto che gli associati perseguissero anche l’autonomo fine del profitto non esclude l’aggravante, essendo sufficiente la consapevolezza di favorire la cosca.
Sul terzo motivo, la Corte conferma l’operatività della doppia presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo con elementi concreti e non con il mero decorso del “tempo silente”. Il Tribunale ha congruamente argomentato sul concreto e attuale rischio di reiterazione, valorizzando la tipologia delittuosa e la capacità operativa del sodalizio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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