Inammissibile il ricorso su aggravante delle persone riunite e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 41742 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che sollecita una diversa lettura degli elementi probatori e una ricostruzione alternativa del fatto è inammissibile, perché propone censure di merito estranee al giudizio di legittimità. L’aggravante delle persone riunite è integrata quando sia accertata la contestuale presenza, nel momento della violenza o della minaccia, di almeno due persone, anche se la condotta sia realizzata da una sola di esse. Le questioni concernenti la causa di non punibilità della tenuità del fatto, non dedotte nei motivi di appello, non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, avendo i relativi punti della decisione acquisito autorità di giudicato in applicazione del principio del tantum devolutum, quantum appellatum.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 06.12.2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 16.04.2021 nei confronti del ricorrente, per il reato di tentata estorsione aggravata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

Con il primo motivo ha contestato il riconoscimento dell’aggravante delle persone riunite, sostenendo di trovarsi in un locale attiguo e di essere rimasto estraneo alla condotta minatoria. Con il secondo e il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto e dell’ipotesi attenuata di estorsione, richiamando la Corte costituzionale n. 120/2023.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è articolato esclusivamente in fatto e si colloca al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Resta estraneo ai poteri della Cassazione rileggere gli elementi probatori posti a fondamento della decisione o adottare autonomi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del fatto. Il motivo è, inoltre, aspecifico e reiterativo di doglianze già affrontate in termini precisi dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esente da vizi logico-giuridici e in presenza di una doppia conforme, hanno proceduto a una valutazione complessiva e sistematica delle emergenze istruttorie. Dalle dichiarazioni della persona offesa è emerso che tutti e tre i soggetti presenti hanno tenuto una condotta connotata da aggressività, con innalzamento del tono della voce, gestualità accentuata e affermazione perentoria sulle somme consegnate. Le espressioni minacciose, pur proferite da uno solo, sono state riferite anche agli altri due uomini, che hanno condiviso e rafforzato il clima intimidatorio.

Su tali basi la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen., facendo buon uso del principio secondo cui essa sussiste ogniqualvolta sia accertata la contestuale presenza, nel momento della violenza o della minaccia, di almeno due persone, pur se la condotta sia realizzata da una sola di esse, come affermato da Sez. II n. 21988 del 30.01.2019 e Sez. II n. 8324 del 04.02.2022.

Il secondo e il terzo motivo non sono consentiti, perché hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello e non rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il gravame aveva riguardato esclusivamente l’affermazione di penale responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto, l’insussistenza dell’aggravante e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Le censure sollevate per la prima volta in cassazione investono punti della decisione coperti dal giudicato, secondo il principio del tantum devolutum, quantum appellatum, richiamato da Sez. I n. 2378 del 14.11.1983 e Sez. IV n. 17891 del 30.03.2022.

La Corte distrettuale, del resto, ha rigettato la richiesta di tenuità del fatto, avanzata in appello solo dal coimputato, con motivazione coerente e applicazione corretta dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la gravità intrinseca dell’azione delittuosa. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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