Competenza territoriale e annullamento con effetto estensivo fra coindagati (Cass. pen. Sez. VI n. 34845 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni sulla competenza territoriale relative al medesimo reato costituiscono un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati, perché il concorso di persone nel reato unifica per tutti la competenza per materia e per territorio ai sensi degli artt. 12, 15 e 16 cod. proc. pen. Ne consegue che l’annullamento pronunciato in favore di un coindagato che abbia specificamente dedotto il vizio di competenza spiega effetto anche nei confronti del coindagato che quella questione non abbia proposto, attesa l’applicabilità dell’art. 587 cod. proc. pen. anche ai procedimenti cautelari, in forza del richiamo dell’art. 61, comma 2, cod. proc. pen. Il limite dell’istituto è dato dalla natura dei motivi: in caso di concorso nel medesimo reato essi non devono essere esclusivamente personali. Il giudice del rinvio deve pertanto verificare la competenza propria e quella del giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare genetica.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. All’indagato si contesta la partecipazione a un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, con il ruolo di verificare la qualità della droga e di sostenere il soggiorno di soggetti apicali del gruppo.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi, vizio del giudizio di gravità indiziaria e censura sulle esigenze cautelari. Nel medesimo processo cumulativo, altro coindagato aveva già ottenuto l’annullamento dell’ordinanza del riesame avendo specificamente dedotto la questione della competenza territoriale. Si pone quindi il problema degli effetti di quella decisione sulla posizione del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il tema della competenza territoriale del Tribunale del riesame e del giudice per le indagini preliminari. Premette che, nel processo cumulativo, è già intervenuto un annullamento in favore di altro coindagato che aveva dedotto il vizio. Richiama integralmente la motivazione di quel provvedimento, nella parte in cui censurava il criterio seguito dal Tribunale: il riferimento, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., a un reato-fine commesso per primo, senza verificare il rapporto tra la condotta di detenzione e le successive condotte di trasporto e cessione.
Su questo punto il Collegio ricorda l’orientamento consolidato: le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perdono individualità, con esclusione del concorso formale per assorbimento, quando costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza, poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione di un unico fine. Il concorso formale è configurabile solo in presenza di identico oggetto materiale, di identità dei soggetti agenti e di contiguità temporale delle condotte. Il Tribunale non aveva chiarito nessuno di questi profili.
Il passaggio decisivo riguarda gli effetti della pronuncia sulla posizione del ricorrente. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 19046 del 29.03.2012, secondo cui l’art. 587 cod. proc. pen. è applicabile anche ai procedimenti cautelari, per effetto dell’art. 61, comma 2, cod. proc. pen., e l’impugnazione autonoma di un coindagato non frammenta il procedimento ma anticipa la decisione su un aspetto procedurale. Il limite è la natura dei motivi, che in caso di concorso nel medesimo reato non devono essere esclusivamente personali.
Le statuizioni sulla competenza relative al medesimo reato attengono a un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati: il concorso di persone opera come criterio di connessione che unifica la competenza. Richiamando Sezioni Unite n. 27343 del 28.02.2013, il Collegio ribadisce che le regole sulla competenza derivante dalla connessione operano anche rispetto a procedimenti distinti e non sono subordinate alla pendenza nello stesso stato e grado.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Salerno perché verifichi la competenza propria e quella del giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare genetica. I restanti motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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