Reiterazione del sequestro probatorio e durata del vincolo su dati informatici (Cass. pen. Sez. IV n. 34850 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’emissione di un provvedimento di sequestro probatorio dopo che un primo analogo provvedimento sia stato annullato in sede di riesame, trattandosi di provvedimenti reiterabili e autonomi l’uno dall’altro, purché l’annullamento sia fondato su profili formali o processuali e non sull’insussistenza del fumus delicti. L’omessa immediata restituzione delle cose sequestrate a seguito dell’annullamento non è sanzionata da alcuna norma processuale e, in base al principio di tassatività delle nullità, non configura alcuna ipotesi di nullità. In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dati informatici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che il decreto indichi il termine esatto di durata delle operazioni di estrapolazione e analisi.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagata avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, che faceva seguito all’annullamento di un precedente decreto di sequestro per carenza di motivazione in punto di periculum in mora e di indicazione dei criteri di selezione del materiale informatico.
La vicenda trae origine da un controllo eseguito dalla polizia giudiziaria all’accesso della sala colloqui di un istituto penitenziario, nel corso del quale, a seguito di segnalazione del cane antidroga, veniva rinvenuto sulla persona della prevenuta materiale stupefacente. Sulla base delle dichiarazioni rese nell’immediatezza, la polizia giudiziaria procedeva al sequestro di alcuni supporti informatici in uso all’indagata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, esaminando i tre motivi proposti dal difensore.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità richiamano il principio per cui è legittima l’emissione di un sequestro, preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili e autonomi. Condizione di legittimità è che l’annullamento in sede di riesame sia basato su profili formali o processuali e non sulla insussistenza del fumus delicti, come avvenuto nella specie. Sul punto la Corte richiama Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, Betti, Rv. 259944.
La Corte afferma inoltre che l’omessa immediata restituzione delle cose sequestrate dopo l’annullamento non è sanzionata da alcuna norma processuale. In base al principio di tassatività delle nullità, non è ravvisabile alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui il pubblico ministero trattenga la documentazione ed emetta, sulla base del suo esame, un nuovo provvedimento di sequestro dei medesimi beni, secondo Sez. 3, n. 21318 del 17/04/2002, Pavirani, Rv. 222134. La doglianza è inoltre priva di interesse, poiché l’eventuale restituzione non avrebbe precluso il secondo decreto.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato: nel provvedimento impugnato e nel decreto di sequestro sono analiticamente illustrate le ragioni del vincolo, con riferimento alle dichiarazioni rese dall’indagata e all’esigenza di individuare eventuali correi. Il decreto ha specificatamente indicato il materiale informatico selezionato su cui effettuare accertamenti, risultando adeguatamente motivati i profili di proporzionalità e adeguatezza. La Corte ricorda che il vizio di motivazione non è sindacabile se non per assenza della stessa o per sua totale apparenza.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di sequestro probatorio di dati informatici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che il decreto indichi il termine esatto di durata delle operazioni, né che siano prefissati in modo inderogabile i tempi di estrapolazione e analisi, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica. Il titolare dei beni può contestare l’eccessiva durata mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto, secondo Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, PMT c/ Di Domenico, Rv. 289205.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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