Riesame del sequestro probatorio: motivazione adeguata e deduzioni implicitamente disattese (Cass. pen. Sez. V n. 10995 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale non è chiamato a un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’idoneità degli elementi posti a fondamento della notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene. Il provvedimento è adeguatamente motivato quando espone gli elementi da cui desume la sussistenza dei reati contestati e risponde alle principali questioni difensive. Le deduzioni difensive non espressamente confutate si considerano implicitamente disattese, purché siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Nel giudizio di cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio è deducibile solo la violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e di quei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato è l’ordinanza con cui, in sede di rinvio, il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagata avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di materiale pirotecnico riconducibile alla stessa, operato dalla Guardia di Finanza.
La precedente ordinanza era stata annullata dalla Prima sezione penale della Corte, che aveva giudicato la motivazione superficiale e inadeguata quanto all’autorizzazione prefettizia, alle memorie difensive e alle finalità probatorie del vincolo sull’intero materiale custodito nel deposito. Emessa la nuova ordinanza, l’indagata ricorre nuovamente per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale sotto quattro profili, tra loro connessi, relativi alle norme sul riesame, sul sequestro e sulla confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta congiuntamente i motivi, per la loro stretta correlazione, e li giudica tutti infondati. Muove dalla premessa che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale verifica l’astratta configurabilità del reato e l’utilità delle ulteriori indagini, non la fondatezza dell’accusa, richiamando Sez. 3 n. 3465 del 2019 e Sez. 2 n. 25320 del 2016.
Su tale base, il Tribunale del riesame ha reso un provvedimento adeguato all’obbligo motivazionale. Esso ha esposto gli elementi da cui desumere la sussistenza dei reati contestati, rappresentando che risultavano concluse due vendite di materiale esplodente proveniente da un sito, da parte del fratello dell’indagata, sebbene solo quest’ultima fosse autorizzata a maneggiarlo, e che un deposito risultava abusivo perché non contemplato nel titolo amministrativo. Ha poi evidenziato che il sequestro era necessario per accertare se il materiale fosse soggetto a libera vendita per qualità e quantità.
Quanto all’autorizzazione prefettizia, la Corte rileva che la tesi difensiva secondo cui il regime di libera vendita deriverebbe dal titolo è generica e meramente assertiva. Il Tribunale ha precisato che la licenza concerneva solo il deposito e la vendita dei prodotti custoditi in un sito e non quelli del deposito ritenuto abusivo, che individuava l’indagata come unica abilitata al maneggio, che il congiunto aveva la disponibilità non occasionale del deposito e che le vendite contestate non risultavano tracciate, rendendo necessari ulteriori accertamenti.
La Corte affronta poi il profilo dell’omessa risposta alle deduzioni difensive. Richiamando Sez. 6 n. 34532 del 2021 e Sez. 2 n. 46261 del 2019, ricorda che il giudice del gravame non deve analizzare approfonditamente tutte le deduzioni, essendo sufficiente che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento e che si considerano implicitamente disattese le deduzioni incompatibili con la decisione. I motivi sono quindi ritenuti assorbiti.
Infine, sul mezzo di impugnazione, la Corte ribadisce che il ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, con i limiti già precisati (Sez. 2 n. 49739 del 2023; Sez. 2 n. 18951 del 2017). Esclusa l’omessa motivazione, il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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