Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e doppia presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 2713 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti può integrare gravi indizi di partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi. Il vincolo familiare con i coindagati non è di per sé sufficiente, ma può concorrere a rafforzare l’affectio societatis quando si dimostri la conoscenza dei meccanismi di funzionamento del gruppo. In materia cautelare, la doppia presunzione dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può fondare la custodia in carcere quando il reddito lecito del soggetto risulti esiguo e risultino precedenti penali, non essendo sufficiente la mera disponibilità di un domicilio alternativo in territorio vicino a quello di operatività del gruppo.

Il Fatto

Il Tribunale della libertà di Salerno, con ordinanza del 22.07.2024, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti della ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, revocando invece la misura per un ulteriore capo di imputazione.

Avverso tale ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo da un lato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all’associazione, desunta dal solo legame familiare con i coindagati, e dall’altro l’insussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando la disponibilità di un contratto di lavoro, le buste-paga percepite e la possibilità di essere ospitata presso un congiunto in luogo diverso dal nucleo familiare.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo. Ha ribadito il principio secondo cui la ripetuta commissione, in concorso con altri, di reati-fine dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può integrare indizi gravi, precisi e concordanti di partecipazione al sodalizio, superabili soltanto con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, richiamando Sez. III n. 20003 del 10.01.2020.

Su tale base, la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione del Tribunale, che aveva valorizzato il trasporto e la consegna della sostanza stupefacente su incarico dei congiunti, l’apertura della porta dell’abitazione familiare ai clienti, la conoscenza dei meccanismi di funzionamento del gruppo e il rafforzamento dell’affectio societatis derivante dal vincolo familiare. La circostanza che la ricorrente avesse fornito droga anche a un soggetto ritenuto partecipe dell’associazione ha ulteriormente corroborato il quadro indiziario.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale, che aveva applicato la doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e aveva osservato come il reddito lecito della ricorrente, impiegata nel settore delle pulizie, fosse esiguo e come i precedenti penali per truffa dimostrassero la tendenza a trarre profitto da attività illecite. La collocazione agli arresti domiciliari presso un congiunto è stata poi ritenuta inidonea, perché in territorio prossimo a quello di operatività del gruppo e senza prova della sostenibilità economica dell’accoglienza.

Il rigetto integrale del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, con i conseguenti adempimenti di cancelleria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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