Associazione transnazionale, confisca per equivalente e profitto autonomo (Cass. pen. Sez. III n. 27311 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti a questi ultimi. Nei reati transnazionali, l’art. 11 legge n. 146 del 2006 consente la confisca per equivalente anche con sentenza di patteggiamento. La confisca di somme di denaro ha natura diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; in difetto di tale nesso, essa va qualificata come confisca per equivalente, con conseguente insussistenza dell’onere del giudice di motivare sull’impossibilità della confisca diretta.

Il Fatto

Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Brescia applicava al ricorrente la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il delitto di cui agli artt. 416, comma 3, cod. pen. e 3 legge 16 marzo 2006, n. 146. L’imputazione riguardava la partecipazione a un sodalizio criminale transnazionale dedito all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e al riciclaggio dei relativi proventi, con il ruolo di fornitore di denaro contante di provenienza illecita. Il giudice disponeva altresì la confisca delle somme in sequestro.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 11 legge n. 146 del 2006 e un correlato vizio motivazionale sull’accertamento del profitto e sulla sua riconducibilità alla sfera patrimoniale del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da due premesse. La prima attiene alla configurabilità di un profitto autonomo del reato associativo: la Corte richiama il prevalente orientamento di legittimità, cui dichiara di voler dare continuità, secondo cui il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. produce un vantaggio distinto da quello dei reati fine. La conclusione trova conferma indiretta nell’art. 24-ter d.lgs. n. 231 del 2001: se il reato associativo è produttivo di profitto a vantaggio dell’ente, la medesima regola vale per i soggetti che compongono il sodalizio.

La seconda premessa riguarda la confisca in presenza dell’aggravante della transnazionalità. L’art. 11 legge n. 146 del 2006 prevede che, qualora la confisca del prodotto, profitto o prezzo non sia possibile, il giudice ordini la confisca di somme di denaro o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per valore corrispondente. In tema di reati transnazionali è legittima la confisca per equivalente disposta con sentenza di patteggiamento, poiché il legislatore ha impiegato il riferimento alla “condanna” senza richiamare uno specifico modello procedimentale.

Nel caso concreto, la Corte osserva che la somma sequestrata nel 2025 non rappresenta il profitto conseguito dal ricorrente, essendo l’associazione cessata nell’agosto 2021. In difetto di derivazione causale del denaro rispetto al reato, per l’ampio lasso temporale trascorso, si tratta di confisca per equivalente. Ne deriva che il giudice non aveva alcun onere di motivare sull’impossibilità della confisca diretta, che sarebbe stata disposta nei confronti dell’imputato medesimo ove fosse stata raggiunta la prova della pertinenzialità del denaro. La Corte distingue la fattispecie da quella dei delitti fiscali dichiarativi, ove vi è scissione tra autore del reato e percettore del profitto: qui, invece, vi è coincidenza tra le due figure.

Quanto all’individuazione e alla quantificazione del profitto, le censure difensive attengono a profili fattuali e fuoriescono dai casi tassativi dell’art. 606 cod. proc. pen. Il Tribunale ha ricostruito il ruolo del ricorrente sulla base di intercettazioni e di due files contabili rivenuti nella memoria di un computer, ritenuti attendibili perché compilati dagli stessi imputati. Da tali elementi è stata desunta la somma complessivamente consegnata in contanti e, su tale base, il profitto percepito. La motivazione risulta ancorata ai dati fattuali e immune da vizi logici e da errori di diritto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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