Inammissibile il ricorso sulla attendibilità della persona offesa in doppia conforme (Cass. pen. Sez. III n. 27312 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sindacato di legittimità sulla motivazione, l’attendibilità della persona offesa dal reato costituisce questione di fatto, non rivalutabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni della motivazione. Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, ma solo il potere di sollecitare i poteri istruttori d’ufficio di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., restando rimessa al giudice la valutazione dell’assoluta necessità dell’integrazione richiesta. Tale limite opera a fortiori quando l’imputato abbia già condizionato l’ammissione al rito all’assunzione di una prova, poi regolarmente eseguita. Le dichiarazioni della persona offesa non richiedono i riscontri dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non applicandosi a esse tale disciplina. Il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello intrinseco al provvedimento, con ulteriore limite in caso di doppia conforme.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato condizionato all’esame di un teste e dell’imputato, per il delitto di violenza sessuale e riconosciute le attenuanti generiche, proponeva appello. La Corte di appello confermava la decisione di condanna. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Con i motivi si censurava il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria volta a disporre accertamenti genetici sui reperti sequestrati, nonché la valutazione della percepibilità del dissenso, della credibilità della persona offesa e delle prove dichiarative. La questione approda in legittimità per contestare la valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è respinto perché generico e manifestamente infondato: nel giudizio abbreviato la piattaforma probatoria è delimitata dalla scelta del rito, e in appello le parti non hanno un diritto alla prova nuova, ma solo il potere di sollecitare i poteri istruttori d’ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. La mancata rinnovazione è censurabile solo ove si dimostrino lacune o manifeste illogicità di decisiva rilevanza nel provvedimento impugnato.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. U n. 930 del 1995 e Sez. 2 n. 5629 del 2021, secondo cui in appello non può riconoscersi alle parti un diritto alla raccolta della prova più ampio di quello esistente in primo grado. Nel caso concreto, la difesa aveva sollecitato solo in appello la perizia genetica, richiesta peraltro di carattere esplorativo: la Corte di merito, ritenuta la piena attendibilità della persona offesa e l’incertezza sulla presenza di tracce biologiche, ha stimato superflua ogni ulteriore acquisizione.
Gli ulteriori motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché deducono censure generiche e di contenuto fattuale. La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello intrinseco al provvedimento, come affermato dalla Corte cost. n. 313 del 1990. Preclusa è la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione, tanto più in presenza di doppia conforme.
Quanto all’attendibilità della persona offesa, la Corte richiama Sez. U n. 41461 del 2012: il vaglio segue la scansione tra capacità a testimoniare, credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni, questi ultimi non necessari, non applicandosi l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte rileva l’intrinseca incompatibilità logica di alcune censure difensive con le dichiarazioni dello stesso imputato, che aveva descritto un rapporto orale consensuale. La motivazione della Corte di merito è giudicata analitica e priva di aporie, fondata sull’assenza di motivi di astio, sulla mancata costituzione di parte civile e su una serie di riscontri. Da qui la conferma dell’inammissibilità e la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
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Nota della Redazione
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