Sostituzione d’ufficio della pena accessoria in appello prescinde dall’accordo (Cass. pen. Sez. II n. 791 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rideterminazione della pena principale in esito all’accordo processuale delle parti, il giudice di appello è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell’accordo tra le parti. La durata della pena accessoria non è rimessa a valutazione discrezionale, ma è determinata in misura fissa dalla legge in rapporto all’entità della pena principale. La interdizione temporanea fissata in anni cinque in presenza di pena detentiva superiore ai tre anni e inferiore ai cinque non è irragionevole, perché si inserisce in un meccanismo punitivo graduale e presuppone comunque una valutazione in concreto rimessa al giudice.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso, con esclusione delle aggravanti dell’uso dell’arma e del travisamento, e condannato in primo grado a pena detentiva superiore a cinque anni.
La Corte d’appello, preso atto della rinuncia ai motivi di gravame, salvo quello sulle circostanze attenuanti generiche, e dell’accordo processuale con il Procuratore generale, aveva rideterminato la pena in misura inferiore ad anni cinque, sostituendo la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e revocando l’interdizione legale. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e inosservanza della legge penale, perché la Corte territoriale aveva fissato la pena accessoria nel limite massimo di cinque anni senza motivare sul punto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza della censura. La Corte muove dal disposto dell’art. 29, comma 1, cod. pen., secondo cui la durata dell’interdizione dai pubblici uffici è perpetua in caso di condanna a pena non inferiore a cinque anni di reclusione, mentre è di cinque anni quando la pena detentiva sia superiore ai tre anni e inferiore ai cinque.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 28910 del 2019, intervenute dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale che aveva investito la previsione del carattere fisso della pena accessoria in materia fallimentare. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma primo, cod. pen., già scrutinata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. e all’art. 8 Convenzione EDU, è stata ritenuta manifestamente infondata: la norma si inserisce in un meccanismo punitivo graduale, che differenzia la durata della pena accessoria rispetto a due soglie distinte e, agganciandosi all’entità della pena principale, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto.
La Corte ribadisce poi che le pene accessorie, ai sensi dell’art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. Ne deriva che il giudice di secondo grado può applicarle d’ufficio anche se la specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 8411 del 1998 e a ulteriori arresti conformi esclude che la sostituzione della pena accessoria, in presenza di impugnazione del solo imputato, violi il divieto di reformatio in peius.
Il carattere automatico dell’applicazione della pena accessoria, stabilita in misura fissa in relazione alla durata di quella principale, comporta che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione dell’interdizione perpetua con quella temporanea quando la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque, anche se la sostituzione non era prevista nell’accordo. La fissazione della durata nel massimo di legge costituisce quindi applicazione vincolata della norma, con conseguente insussistenza dell’obbligo di specifica motivazione lamentato dal ricorrente.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni per escludere profili di colpevolezza nell’attivare l’impugnazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 20 c.p. – Pene principali e accessorie
- Art. 29 c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso