Assoluzione penale non impedisce la perdita del grado per rimozione (TAR Lazio n. 514 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare militare, l’assoluzione nel giudizio penale con formula piena non preclude, di per sé, l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Amministrazione. Il giudizio penale e quello disciplinare, pur muovendo dal medesimo presupposto fattuale, restano autonomi: l’Amministrazione può ricostruire i fatti anche sulla base delle risultanze dibattimentali e valutarne autonomamente la rilevanza disciplinare. La perdita del grado per rimozione ex artt. 861, comma 1, lett. d), e 865 del C.O.M. è sanzione di stato, adottata all’esito di un giudizio disciplinare, e va tenuta distinta dalla perdita del grado per condanna penale ex artt. 861, comma 1, lett. e), e 866 del C.O.M., che consegue invece per automatismo. La valutazione sulla gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato in congedo dell’Arma dei Carabinieri, impugna la determinazione con cui il Vice Comandante Generale ha disposto la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), 865 e 1357, lett. d) del d.lgs. n. 66/2010. La sanzione scaturisce da un’inchiesta formale avviata nel marzo 2022 e dalla successiva pronuncia della Commissione di disciplina, che lo ha dichiarato non meritevole di conservazione del grado.
I fatti oggetto di contestazione erano stati esaminati in sede penale, ove il ricorrente è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”. Il ricorrente deduce la preclusione, per l’Amministrazione, di una diversa valutazione dei fatti, oltre al difetto di motivazione e alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dal principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale. La giurisprudenza amministrativa ammette che i fatti siano ricostruiti anche sulla base delle risultanze delle indagini e valutati in modo indipendente dall’Amministrazione; l’assoluzione perché il fatto non sussiste non esclude, di per sé, la rilevanza disciplinare della condotta.
Nel caso concreto il fatto storico — l’accettazione e la ricezione di una somma di denaro per trasportare in Italia un ingente quantitativo di contanti — è stato ritenuto pacificamente sussistente all’esito dell’istruttoria dibattimentale. L’assoluzione è intervenuta perché il ricorrente non ha agito nell’esercizio delle funzioni, con conseguente insussistenza del delitto contestato. L’Amministrazione, pertanto, ha dato rilievo al solo fatto storico, avendo ben presente la sua irrilevanza penale per carenza di tipicità.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude il difetto di motivazione: la contestazione degli addebiti dà espressamente atto che la condotta, pur non integrando l’atto contrario ai doveri d’ufficio, configura un abuso della qualità di pubblico ufficiale al di fuori del servizio, contrario ai principi di rettitudine e ai doveri di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare, nonché lesivo del prestigio dell’istituzione.
La Corte rileva inoltre la distinzione tra la perdita del grado per rimozione, sanzione di stato adottata a seguito di giudizio disciplinare, e la perdita del grado per condanna penale, irrogata per automatismo quale atto vincolato. L’Amministrazione ha tenuto conto dell’esito assolutorio senza alcun automatismo.
Infine, la misura della sanzione rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento. Nel caso di specie non emergono profili di manifesta irragionevolezza. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e ordine di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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