Deposito telematico dell’atto di appello: tempestività e ricevuta di avvenuta consegna (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6678 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con l’emissione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. seconda PEC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012. Il deposito è tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, ferma l’applicabilità dell’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ.. Non rileva, ai fini della tempestività, la data di accettazione del deposito da parte della cancelleria: la valutazione del giudice di merito che faccia coincidere il perfezionamento con l’accettazione viola i principi consolidati in materia.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva appello avverso la decisione con cui il tribunale aveva rigettato l’opposizione all’ingiunzione di pagamento azionata dal Ministero del lavoro per una somma complessiva. La Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello, rilevando che era stato proposto con atto di citazione pur a fronte di un procedimento di primo grado trattato con il rito del lavoro.
Secondo la corte territoriale, l’atto introduttivo avrebbe dovuto essere depositato in cancelleria e il deposito era avvenuto in data successiva a quella di pubblicazione della sentenza impugnata. Da qui la declaratoria di tardività e la conseguente inammissibilità. La società ricorrente impugnava la decisione in Cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012 e dell’art. 327 cod. proc. civ., oltre alla nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria. Precisava che il deposito dell’atto di gravame era stato effettuato mediante invio telematico e ricevuto dal gestore di posta certificata in una data anteriore a quella poi considerata dalla corte, risultando irrilevante che solo il giorno successivo il deposito fosse stato accettato dalla cancelleria.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che il deposito telematico si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. La norma di riferimento è l’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, che ha precisato come il deposito sia tempestivo quando la ricevuta viene generata entro la fine del giorno di scadenza.
Il Collegio ha richiamato i precedenti Cass. n. 17328 del 2019 e Cass. n. 28982 del 2019, che hanno superato la previsione dell’art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, secondo cui, se la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. Ha inoltre richiamato Cass. n. 29357 del 2022, sulla rimessione in termini in caso di esito negativo del procedimento di accettazione, e Cass. n. 31592 del 2023, sul potere del giudice di verificare d’ufficio il contenuto della busta telematica.
La valutazione della corte territoriale, avendo fatto coincidere il perfezionamento del deposito con la data di accettazione da parte della cancelleria, non ha considerato i principi richiamati. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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