Parificazione del rendiconto generale dello Stato con esclusioni per irregolarità contabili e patrimoniali (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 19 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato si conclude con una declaratoria di regolarità che non è incondizionata, ma può essere accompagnata dall’esclusione di singole poste del Conto del bilancio e del Conto generale del patrimonio. L’esclusione consegue alla rilevata discordanza tra i dati esposti nel Rendiconto e quelli risultanti dai conti periodici delle Amministrazioni, all’emersione di riscossioni nette negative sui residui non rappresentate, alla mancata registrazione di decreti di accertamento di residui passivi e alla ricusazione del visto su atti di spesa. Sul piano patrimoniale, l’esclusione deriva da iscrizioni non supportate da idonea documentazione giustificativa, da mancato aggiornamento dei valori e da errata applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni.
Il Fatto
Il Ministro dell’economia e delle finanze ha presentato il Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2025, nelle componenti del Conto del bilancio e del Conto generale del patrimonio. La Corte dei conti ha acquisito il documento e l’allegato concernente le spese per programmi ambientali, avviando le verifiche previste dal regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
All’esito dei controlli, sono emerse irregolarità sia sul versante delle entrate che su quello delle spese, nonché criticità nella rappresentazione del patrimonio dello Stato. Il Pubblico Ministero ha concluso richiedendo l’accoglimento delle risultanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accertato che il Rendiconto presenta discordanze rispetto ai conti periodici riassuntivi per alcuni capitoli di entrata, prive di adeguata giustificazione. Sono inoltre emerse poste in cui la riscossione in conto residui risulta di valore negativo, sebbene il documento contabile esponga un valore pari a zero. L’Allegato 24 al Rendiconto non consente di effettuare i riscontri di conformità per le somme da riscuotere intestate ad Amministrazioni diverse dal Ministero dell’economia e delle finanze, esposte in aggregato.
Per quanto riguarda la spesa, sono state riscontrate maggiori spese rispetto alle previsioni definitive e l’iscrizione di poste in conto residui in assenza dei relativi decreti di accertamento, con conseguente ricusazione del visto da parte della Sezione centrale del controllo di legittimità. È stata altresì rilevata l’irregolarità dell’accantonamento slittato del capitolo del Ministero del turismo e la mancata ammissione a visto di decreti di spesa del Ministero della salute.
Nel Conto generale del patrimonio, la Corte ha verificato discordanze sui valori dei beni immobili dovute a omissioni documentali, la mancata iscrizione delle opere permanenti destinate alla difesa nazionale e il mancato aggiornamento dei beni mobili per inadempienze dei consegnatari. Ha inoltre rilevato l’errata iscrizione della partecipazione nella società per l’infrastruttura olimpica, valutata in misura superiore a quella corrispondente al patrimonio netto, in applicazione del metodo del patrimonio netto.
La Corte ha dichiarato la regolarità del Rendiconto con l’esclusione dei capitoli e delle poste irregolari, disponendo la trasmissione agli organi costituzionali e l’approvazione della Relazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.