Controlli interni parzialmente adeguati negli enti locali anche rispetto alla logica del rischio (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 13 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e seguenti T.U.E.L., è valutato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L. sotto il profilo dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento. La tecnica di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa deve essere motivata ed efficace e proiettata nella logica del rischio, presidiando in maniera non casuale le aree più esposte a irregolarità, anche in una prospettiva ciclica. Il controllo sugli organismi partecipati ex art. 147-quater T.U.E.L. ha carattere sostanziale e implica un effettivo flusso informativo dagli organismi stessi, indispensabile per l’esercizio del cd. controllo analogo sulle società in house. L’attività reportistica del controllo di gestione e del controllo strategico deve essere periodica, infrannuale e a consuntivo, funzionale all’autocorrezione dell’amministrazione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti ha avviato la verifica sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni della Provincia di Lecce, ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L., per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. L’attività istruttoria ha preso le mosse dall’analisi dei referti-questionario trasmessi dall’ente, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazioni n. 16/SEZAUT/2022/INPR e n. 2/SEZAUT/2024/INPR, ed è stata completata con l’acquisizione di chiarimenti e documentazione integrativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che i controlli interni costituiscono un presidio fondamentale per il buon andamento dell’azione amministrativa e che la loro verifica è finalizzata ad accertare l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema. Con specifico riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione ha rilevato che l’ente ha adottato, per tutte le annualità, un campionamento “ad estrazione casuale semplice”, tramite sorteggio mensile con piattaforma online. Tale metodologia non è stata ritenuta una tecnica statisticamente valida, poiché la mera estrazione casuale non consente di presidiare le aree maggiormente esposte al rischio di irregolarità. Pertanto, è stata raccomandata l’adozione di tecniche di selezione basate sulla logica del rischio, che tengano conto anche delle risultanze del controllo preventivo e del controllo di gestione, nonché l’introduzione di una scheda standard di verifica con indicatori predefiniti.

Quanto al controllo di gestione, pur prendendo atto del sistema di contabilità analitica per centri di costo e della riprogrammazione degli obiettivi, la Sezione ha evidenziato che l’attività reportistica è risultata carente, essendo i report contenuti negli stati di avanzamento dei programmi semestrali e nelle relazioni sulla performance. È stata, quindi, ribadita la necessità di una reportistica infrannuale e a consuntivo che consenta all’amministrazione di attuare tempestive azioni correttive, anche in vista dell’avvio della contabilità accrual prevista dalla riforma 1.15 del P.N.R.R.

In relazione al controllo strategico, la Sezione ha preso atto del modus operandi dell’ente, raccomandando di proseguire nell’attività reportistica, ufficializzando l’aggiornamento dello stato di attuazione dei programmi e rafforzando l’integrazione con il controllo di gestione. Rispetto al controllo sugli equilibri finanziari, ferma restando l’attività di verifica sulla gestione finanziaria, l’ente è stato invitato a prestare costante attenzione alle procedure di spesa e alla gestione dei flussi di cassa, per evitare ritardi nei pagamenti e formazione di debiti o disavanzi.

Il profilo maggiormente critico ha riguardato il controllo sugli organismi partecipati. La Sezione ha riscontrato evidenti difficoltà dell’ente nel governare il flusso informativo proveniente dagli organismi partecipati, acquisito fino al 2024 “in maniera informale” o mediante la relazione dell’amministratore unico. Ciò è stato ritenuto sintomatico di un controllo non pienamente adeguato, tale da compromettere l’esercizio del controllo analogo sulle società in house e da determinare potenziali ripercussioni sugli equilibri di bilancio. È stata, pertanto, raccomandata un’azione più propulsiva dell’ente, con particolare attenzione alla definizione dei rapporti di debito-credito, alla vigilanza sull’obbligo di redigere la Carta dei servizi e all’adempimento dei contratti di servizio. Con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione ha valorizzato l’approccio graduale intrapreso dall’ente con la metodologia CAF, raccomandando di proseguire attraverso la customer satisfaction, il benchmarking e il coinvolgimento degli stakeholders.

Infine, in ordine al monitoraggio degli interventi finanziati con fondi P.N.R.R., la Sezione ha preso atto dello stato di attuazione dei progetti e delle riunioni periodiche svolte, raccomandando di rafforzare le capacità tecniche e operative dell’ente, anche attraverso l’implementazione di un sistema interno di audit, per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione. In conclusione, è stata accertata la parziale adeguatezza del funzionamento del sistema dei controlli interni, con riserva di verificare i miglioramenti in occasione delle prossime verifiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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