Conto giudiziale non dovuto per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 45 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, sul quale gravi un mero debito di vigilanza e non un debito di custodia in senso tecnico, non è tenuto alla resa del conto giudiziale ai sensi degli artt. 11 e 23 del D.P.R. n. 254/2002. La giacenza di beni presso i singoli uffici, destinata all’ordinario funzionamento dell’articolazione amministrativa, è esclusa dall’obbligo di rendicontazione contabile, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. Ne segue l’improcedibilità del giudizio di conto, non risultando integrata la fattispecie della gestione di magazzino con connesso obbligo restitutorio.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto la verifica dell’ammissibilità e procedibilità del conto giudiziale reso da un’agente contabile in qualità di consegnataria di beni mobili presso un ente locale marchigiano per l’esercizio finanziario 2022.
Con la relazione istruttoria il magistrato ha rilevato l’insufficienza degli elementi per una proposta di regolarità e discarico, deferendo il conto all’esame del Collegio. Il conto, redatto su modello conforme, indica consistenza iniziale, carico, scarico e consistenza finale per ciascuna categoria inventariale. La consegnataria ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità, non essendo configurabile un debito di custodia. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. L’art. 32 del R.D. n. 827/1924 esclude la resa del conto per coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, dovuto invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, dai consegnatari con debito di custodia.
La giurisprudenza di merito contabile, richiamata dalla Sezione, chiarisce che il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, per contro, connota la posizione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte destinate all’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo, configurandosi una vera gestione contabile soggetta a conto. I beni costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi, fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in deposito per successiva distribuzione. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino conforme al modello di legge. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
Nota della Redazione
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