Affidamento in house e sostenibilità economica nella gestione dei beni demaniali (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 76 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le pubbliche amministrazioni che scelgono l’affidamento diretto in house di servizi pubblici locali, ivi compresa la gestione di beni del demanio marittimo, sono tenute ad assicurare la sostenibilità economica e finanziaria della gestione affidata e, più in generale, dei propri organismi partecipati. L’art. 5, comma 1, l’art. 20, comma 2, lett. e) e l’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, oltre all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, impongono all’ente una responsabilità di equilibrio finanziario che condiziona ogni scelta discrezionale in materia. Ne deriva che la disciplina dell’assegnazione di aree demaniali a terzi, e in particolare il riconoscimento di condizioni economiche agevolate o preferenziali a favore di precedenti assegnatari, deve essere adottata con adeguata motivazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, e non può recare ingiustificato nocumento al pubblico erario.
Il Fatto
Un Comune ligure, dopo aver ricordato che gli enti della Regione esercitano in regime di sub-delega regionale le funzioni amministrative sulla gestione del demanio marittimo, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La questione riguarda una società in house dell’Ente, attuale concessionaria della gestione di un porto turistico cittadino.
L’istanza ipotizza la cessazione anticipata della concessione demaniale, ad esempio per fallimento del concessionario o decadenza del titolo, con la conseguenza che alcuni terzi, che avevano acquisito dal concessionario originario diritti di godimento su porzioni demaniali come i posti barca, rimarrebbero privi del titolo per effetto del rapporto di pregiudizialità con la concessione principale cessata. Il quesito chiede se il soggetto subentrante possa tenere conto delle pregresse posizioni e accordare loro condizioni economiche agevolate o preferenziali, senza collocare quei beni mediante procedure ad evidenza pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto ritenuto la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo e formale, essendo proveniente da un Comune, ente legittimato all’attività consultiva ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, e sottoscritta dall’organo rappresentativo dell’Ente, nonché trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali. Non rileva che la soluzione del quesito incida sulla sfera operativa di un soggetto diverso dal richiedente, poiché anche il Comune ha un interesse concreto alla definizione del criterio orientativo, segnatamente ai fini della fissazione dei termini della concessione e del controllo analogo sulla partecipata.
Sul piano oggettivo, la Corte ha ribadito i limiti della funzione consultiva: l’apporto della Corte dei conti non deve immettere l’organo nei processi decisionali dell’ente territoriale, né tradursi in una compartecipazione all’amministrazione attiva. Il parere non può indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’ente, né concernere questioni suscettibili di formare oggetto di controversie dinanzi ad altri plessi giurisdizionali. Richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/2010, la Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006, la deliberazione n. 24/2019/QMIG e la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, la Sezione ha confermato che il parere deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica, contribuendo al superamento di situazioni di incertezza normativa.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro delle competenze. Il d.lgs. n. 112/1998, art. 105, ha trasferito alle regioni e agli enti locali le funzioni amministrative sul demanio marittimo; per la Liguria la materia è disciplinata dalla legge regionale n. 13/1999, che agli articoli 10 e 12 ha attribuito ai comuni, dal 1° gennaio 2002, le competenze sul rilascio e rinnovo delle concessioni in ambito portuale. Il settore dei porti turistici, dopo il d.l. n. 131/2024 convertito dalla legge n. 166/2024, resta regolato dalle normative esistenti, tra cui il Codice della navigazione e il d.P.R. n. 509/1997, che comunque prevedono di base procedure di evidenza pubblica.
La Corte ha quindi affermato che i comuni hanno competenza sulla regolamentazione generale delle procedure e dei criteri di assegnazione delle aree demaniali, da esercitare mediante discrezionalità amministrativa, con valutazione ponderata degli interessi pubblici e privati, rispetto della trasparenza e della parità di trattamento e adeguata motivazione delle scelte, come confermato dalla sentenza n. 1807/2022 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta. Il riconoscimento di posizioni di preferenza o di condizioni economiche agevolate a favore dei precedenti assegnatari rientra in tale valutazione comparativa, che deve evitare ingiustificato nocumento al pubblico erario.
In questa cornice si innesta il principio decisivo: avendo il Comune scelto l’affidamento in house a una propria società partecipata, operano l’art. 5, comma 1, l’art. 20, comma 2, lett. e) e l’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 e l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che pongono a carico delle amministrazioni la responsabilità di assicurare la sostenibilità economica e finanziaria della gestione. La Sezione ha così concluso che, pur non potendo fornire soluzioni gestionali riservate alla discrezionalità del Comune, ha precisato che la gestione dei servizi del porto turistico e della società in house deve avvenire in condizioni di equilibrio economico-finanziario.
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Nota della Redazione
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