Danno erariale da supplenza con diploma falso nonostante prestazione di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 320 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per retribuzioni indebitamente corrisposte a chi abbia conseguito supplenze scolastiche con un titolo di studio falso, il danno erariale non è escluso per il solo disposto dell’art. 2126 cod. civ., operando la retribuibilità civilistica della prestazione e la tutela dell’erario su piani distinti. Il giudice contabile deve tuttavia valutare caso per caso l’oggetto del contratto e le mansioni effettivamente svolte, riconoscendo con valutazione equitativa, ex art. 1226 cod. civ., l’utilità parziale che l’amministrazione abbia comunque tratto dalla prestazione di fatto resa, con conseguente riduzione del risarcimento.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato la convenuta per sentirla condannare al pagamento di complessivi euro 16.903,15 a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La somma corrisponde alle retribuzioni percepite per lo svolgimento di incarichi di supplenza, con qualifica di collaboratore amministrativo, presso vari istituti scolastici.

Secondo l’accusa, l’inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di Torino era avvenuto grazie a un diploma falso di qualifica “Serv. Sociali”, asseritamente conseguito presso un istituto paritario e utilizzato quale unico titolo abilitante. Su quella graduatoria la convenuta ottenne numerose assegnazioni provvisorie. La Procura ha richiamato anche il giudizio di lavoro che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalle graduatorie e la risoluzione del contratto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di nullità dell’atto di citazione. L’art. 87 c.g.c. riserva la nullità al difetto di corrispondenza tra i fatti indicati nell’invito a dedurre e quelli riportati in citazione, non alla mancata confutazione analitica delle tesi difensive. L’art. 5 c.g.c. impone atti sintetici, sicché è conforme al dettato una motivazione che, nella logica incompatibilità con le argomentazioni della parte, ne contenga un implicito rigetto.

Quanto alla contemporanea pendenza del processo penale, la Corte richiama il principio di separazione dei giudizi e l’assenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica in senso stretto. Nessuna norma impone la sospensione necessaria del giudizio di responsabilità amministrativa, e la ragionevole durata del processo impone di salvaguardare l’azione del pubblico ministero contabile.

Nel merito, gli elementi indiziari acquisiti — pergamene in bianco, numeri seriali assegnati ad altri istituti, dichiarazioni dei componenti della commissione d’esame — inducono a ritenere più che probabile la falsità del diploma e la piena consapevolezza della convenuta. La condotta è quindi qualificata come dolosa.

Sulla quantificazione, la difesa aveva eccepito l’utilitas comunque derivante dalla prestazione resa, ex art. 1, co. 1-bis, legge n. 20/1994. Il Collegio richiama i propri precedenti e sottolinea che l’art. 2126 cod. civ. non oblitera in radice il danno erariale. Il giudice contabile deve perciò valutare caso per caso se le scuole abbiano tratto una qualche utilità dalla prestazione.

Riconosciuta un’utilità, sia pure ridotta, per le mansioni non elevate svolte, la Corte liquida equitativamente il danno in misura pari al 60% della somma prospettata, determinandolo in euro 10.141,89, già rivalutata, oltre interessi legali. Il residuo 40% è riconosciuto come utilità percepita dall’amministrazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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