Estinzione del processo pensionistico per mancata comparizione delle parti costituite (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 245 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza fissata a seguito di precedente rinvio, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e art. 111 c.g.c. Le norme del codice di rito civile richiamate costituiscono espressione di un principio generale applicabile al processo pensionistico per il tramite dell’art. 7, comma 2, c.g.c. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente alla duplice, mancata comparizione, senza necessità di ulteriore impulso di parte. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico di chi le ha sostenute, stante la gratuità del giudizio pensionistico.

Il Fatto

I ricorrenti hanno depositato ricorso in materia pensionistica nel 2022, chiedendo l’accertamento delle proprie ragioni nei confronti dell’INPS, rimasto non intimato né costituito. All’udienza del 12.6.2024 nessuna parte è comparsa e non risultava depositata la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Con ordinanza n. 98/2024 il giudice ha fissato una nuova udienza, avvertendo che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto.

All’udienza del 14.5.2025 nessuno è nuovamente comparso. La questione arriva così alla decisione definitiva sulla sorte del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla qualificazione del processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e dalla possibilità di applicare, in via di principio generale, gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. Il richiamo all’art. 7, comma 2, c.g.c. consente di estendere al rito pensionistico gli istituti della cancellazione dal ruolo e dell’estinzione per inattività delle parti costituite.

La Corte richiama un indirizzo consolidato, citando Cdc, sez. II App., 31.12.2019, n. 517, sez. Giur. Puglia, 9.7.2024, n. 149 e 18.4.2023, n. 138, nonché un precedente della stessa Sezione (19.12.2024, n. 577). Da tali pronunce si ricava che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza, la causa va cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e art. 111 c.g.c.

Nel caso concreto, dopo l’ordinanza n. 98/2024, ritualmente comunicata al procuratore della parte ricorrente, all’udienza odierna non è nuovamente comparsa alcuna parte. Il presupposto processuale dell’estinzione è dunque integrato.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo. Ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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